Piccolo spunto di riflessione sulla questione delle mascherine. Dal 1º maggio 2023 decade l’obbligo generalizzato di indossare la mascherina anche per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, restando solamente in vigore fino al 31 dicembre 2023 nei reparti con pazienti fragili e nei reparti di cure intensive.
Il 5 maggio 2023, l’Organizzazione mondiale della sanità dichiara ufficialmente la fine della pandemia. Da quel momento in poi, l’unica misura ancora in vigore resta l’isolamento domiciliare per i soggetti positivi fino al quinto giorno dal contagio. Dal 7 agosto 2023 decade l’obbligo di isolamento dei soggetti positivi al Covid-19. Queste sono le date a mia conoscenza, in caso di errore sarò disponibile a rettificarle. Sulla base di questa breve introduzione rivolgo una domanda: “È lecito senza emergenza sanitaria in corso indossare le mascherine?”.
Girare a volto coperto: cosa prevede la legge
La legge prevede il divieto di girare con il volto coperto perché l’alterazione dell’aspetto rende difficoltosa l’identificazione del soggetto. La prima norma di riferimento che dispone questo divieto è l’art. 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che così dispone: 1. È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. 2. Il contravventore è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000. 3. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. 4. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000″.
La seconda invece è l’art. 5 della legge n. 152/1975, che contiene le disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, la quale prevede che: “1. È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. 2. (Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente) il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 3. (Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.) 4. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza”.
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Dalla lettura di queste due norme emerge che il divieto del volto coperto è previsto quando un soggetto circoli o si trovi in un luogo pubblico, aperto al pubblico o partecipa a una manifestazione che si svolge in questi luoghi. L’uso del casco protettivo o di altri strumenti di protezione del volto sono ammessi solo quando è previsto per la pratica di un certo sport e nei casi in cui sussiste un giustificato motivo (pensiamo al motociclista tenuto per legge a indossare il casco).
Le mascherine e i rischi
Senza una disposizione eccezionale finalizzata all’uso delle mascherine si rischia di aprire la strada a dissimulazioni d’intento. In genere, le persone indossano la mascherina per paura di essere contagiate ma non tutti sono in buona fede. Ad esempio, qualche malintenzionato potrebbe con il viso coperto dalla mascherina, occhiali, sciarpa, dunque praticamente irriconoscibile, introdursi all’interno di supermercati, banche, poste ed altri luoghi pubblici per attuare un atto criminoso come una rapina. Il tema non è da sottovalutare.
Carlo Toto, 24 dicembre 2023
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