Sciopero generale e precettazione: ecco cosa dicono le regole

Quello di Cgil e Uil venerdì 17 non era uno sciopero generale, quindi non aveva diritto alle deroghe previste dalla Commissione di garanzia

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C’è da premettere che la categoria “sciopero generale” non è prevista dalla legge n. 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, né è stata a tutt’oggi definita dalla magistratura ordinaria o amministrativa, ma è opera della attività interpretativa della Commissione di garanzia.

Le deroghe

Può destare sorpresa che senza tale attività “creatrice” sarebbe stato equiparato a qualsiasi altro sciopero, sì che sarebbe stato impossibile effettuarlo come tale, per la regola ex lege della “rarefazione oggettiva”. Secondo questa è vietata l’astensione contemporanea in settori che prestino servizi alternativi, sì da precludere all’utenza la possibilità di sostituire quelli in sciopero con altri non in sciopero.

Ecco, allora, l’apertura effettuata già circa un ventennio fa dalla Commissione di garanzia, per cui in presenza di uno sciopero generale, la regola in parola non verrebbe applicata, sì da permettere uno sciopero appunto generale, cioè esteso a tutti settori, ivi compresi quelli espletanti servizi alternativi. A questa si è aggiunta una deroga introdotta con accordi per alcuni settori, per cui la durata della prima astensione collettiva non poteva essere superiore alle 4 ore – deroga consistente nel non riguardare lo sciopero generale.

Solo che la Commissione di garanzia si è trovata in difficoltà nell’accertare quando, a fronte di una proclamazione di sciopero generale, la si dovesse ritenere legittima, dando luogo alla disciplina privilegiata dell’esenzione della duplice regola appena menzionata, dall’osservanza della “rarefazione oggettiva” e dalla limitazione della durata della prima astensione collettiva a 4 ore.

Scioperi generali e plurisettoriali

Difficoltà, questa, dovuta a proclamazioni fittizie di scioperi generali da parte di sigle sprovviste di qualsiasi rappresentatività, senza poter richiedere che avessero quella di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, qualificazione non richiesta dalla legge.

Ma, a prescindere dalla discussione intervenuta nella precedente Commissione circa la possibilità di far valere la valutazione anticipata della ricaduta effettiva, prossima allo zero in base all’esperienza pregressa delle sigle proclamanti, è risalente nell’attività ermeneutica della Commissione la distinzione tra scioperi generali da un lato – tali in base alla loro connotazione storica conforme alla definizione, estesi tendenzialmente a tutte le aree territoriali, le categorie merceologiche, le classificazioni occupazionali – e scioperi plurisettoriali dall’altro, con esclusione di alcune aree, categorie, classificazioni, sì da essere equiparati agli altri scioperi.

Lo sciopero di venerdì 17

Ora, venendo alla questione insorta in merito allo sciopero proclamato per venerdì 17 novembre da Cgil e Uil contro la legge di bilancio, facendo valere una loro proposta alternativa, a ben guardare ad esserne al centro è la durata con riguardo ai settori dove l’eccezione alla regola della durata di 4 ore per la prima astensione collettiva si applica ad uno sciopero generale.

La Commissione di garanzia ha rilevato però che quello di Cgil e Uil non è uno sciopero generale, ma plurisettoriale, dato che vengono escluse una quindicina di categorie merceologiche. La Cgil e la Uil hanno continuato per la loro strada e il ministro ha emanato una ordinanza di precettazione con riguardo ai settori del trasporto.

La precettazione

    Va chiarito in partenza che un conto è l’opinione della Commissione di garanzia circa la legittimità di uno sciopero, tutt’altro conto è l’adozione da parte del ministro competente di una ordinanza di precettazione, che può aversi anche nell’ipotesi di uno sciopero legittimo. La precettazione di norma avviene su richiesta della stessa Commissione, ma, nell’ipotesi di necessità e di urgenza, può arrivare anche su iniziativa unilaterale del ministro, comunque solo se ed in quanto “sussista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati … che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dall’alternazione del funzionamento dei servizi pubblici”.

    Ora, nel caso di una impugnazione dell’ordinanza del ministro, la questione non pare riguardare la legittimità di uno sciopero dei trasporti proclamato per otto ore e non solo per quattro. Ma, a prescindere dal fatto certo non privo di significato della mancanza di una richiesta di precettazione da parte della Commissione, che permetterebbe al ministro di procedere di propria iniziativa solo in caso di “necessità e di urgenza”, resta pur sempre da accertare l’esistenza di un pregiudizio grave ed imminente, pur in presenza dell’adozione delle prestazioni indispensabili.

    Certo Cgil e Uil hanno proceduto ad una revoca della durata nei trasporti, portandola da otto ore a quattro solo a seguito dell’ordinanza del ministro, ma la revoca non può che far cessare comunque il requisito del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona, sì da dar venir meno la materia del contendere.

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