Il green pass italiano: i profili di incostituzionalità e il rischio di consacrazione del Leviatano

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Tra il 1600 ed il 1700, per fare fronte alle continue epidemie, ed alla ridotta capacità della medicina del tempo di intervenire in modo incisivo, furono elaborate delle “carte” per consentire – soprattutto in ambito mercantile – la libera circolazione e il controllo sanitario; in quel periodo, infatti, si diffusero sia le “patenti di sanità” per le imbarcazioni, rilasciate direttamente da una Deputazione Sanitaria (l’autorità portuale locale) nonché la cosiddetta “Fede di sanità”, ovvero il documento equivalente per chi doveva iniziare un viaggio solo per via terra.

A distanza di qualche secolo, e di fronte ad una nuova pandemia, la soluzione offerta sembra essere sempre la stessa, seppur con l’aggiunta dell’innovazione digitale. Andiamo con ordine.

In Italia oramai da qualche tempo si parla del “passaporto verde italiano”, ovvero uno strumento che consenta la libertà di spostamento a chi sia stato effettivamente vaccinato (con due dosi, ove previste), oppure sia guarito dal Covid, oppure abbia fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti allo spostamento. La questione ha smosso la curiosità e la discussione dei giuristi, soprattutto sotto il profilo della legittimità costituzionale e, in secondo luogo, per gli inevitabili problemi legati al trattamento ed alla conservazione dei dati.

Soffermiamoci a dire che l’esistenza di app per il tracciamento, o l’idea di individuare strumenti di controllo per combattere la diffusione del Covid-19, non è affatto nuova in questo contesto pandemico e, come visto, neppure in passato: ieri erano carte con timbri in ceralacca, oggi abbiamo un codice QR da esibire.

Il principio di tutto fu la App Immuni a farsi strada nel nostro sistema. Un progetto rapidamente fallito, con buona pace del Governo Conte, ma che aveva posto un importante banco di prova sia per la tutela dei diritti costituzionali che per il diritto alla privacy, in quanto ha reso necessaria una riflessione circa il rapporto tra la libera circolazione delle persone e il mantenimento di standard sanitari sufficienti a contenere, e debellare definitivamente, la pandemia; questi software di tracciamento sono stati oramai superati, ma da più parti si sta cercando di mettere a punto una specie di “passaporto vaccinale” che consenta un controllo penetrante sui cittadini e sui loro spostamenti, inserendosi (dunque) in un più ampio programma di biosorveglianza, ove l’utilizzo delle tecnologie digitali sarà essenziale non solo per tracciare, ma anche per conservare e monitorare costantemente la popolazione, il contagio e la distribuzione dei vaccini.

Prima fra tutti è stata la Cina a parlarne e ad iniziare a sperimentare dei programmi in questa direzione, ma anche dall’altra parte dell’Atlantico non hanno tardato ad intervenire. Negli Stati Uniti, infatti, scopriamo l’esistenza di Palantir Technologies, ovvero un colosso high tech con sede in Colorado, specializzato nella gestione di enormi flussi di dati (c.d. data mining) e nello sviluppo di software di tracciamento e di analisi dei dati. Nel corso di questa pandemia, con l’ausilio di Palantir, negli Stati Uniti è stata realizzata una piattaforma denominata “Tiberius” che, inserita in un progetto del Ministero della Difesa statunitense, deve occuparsi dello smistamento dei vaccini secondo criteri prestabiliti nell’algoritmo.

In Europa, invece, si sta discutendo il c.d. “Green pass” ovvero la certificazione verde per evitare quarantene e controlli nei passaggi tra un Paese membro e l’altro, ma con tutti i problemi storici che l’Ue si trascina dietro anche in questo campo: coordinamento dei vari sistemi giuridici ma, soprattutto, realizzazione di un sistema di profilassi sanitaria comune. Molta carne sul fuoco, vedremo cosa ne uscirà fuori.

E in Italia? Anche da noi, da tempo, si parla di un passaporto verde. La pandemia ci ha diviso, non solo per via del distanziamento sociale. Ci siamo scoperti uno stato federale classificato secondo colori, con fortissime limitazioni negli spostamenti, ed ora ci troviamo a dover assorbire l’introduzione di una sorta di passaporto sanitario, necessario per passare tra regioni di colori diversi o per accedere ad alcuni servizi: c’è sempre chi è più realista del Re, e con ordinanza del mese scorso, la Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito che l’ingresso in musei, bar e ristoranti al chiuso, possa avvenire solo con questo green pass.

Il criterio è sempre lo stesso: essere stati vaccinati oppure essere guariti oppure avere un tampone negativo, il tutto certificato dalla struttura medica autorizzata che rilascia un documento cartaceo o attiva un codice QR sul cellulare.

Ma sarà del tutto legittimo questo strumento? I dubbi corrono, insieme alle critiche.

Nel nostro ordinamento giuridico l’introduzione di un passaporto vaccinale pone qualche perplessità sotto diversi aspetti: in primo luogo, la non univoca implicazione – ampiamente discussa in ambito scientifico – tra la presenza di anticorpi neutralizzanti e l’immunità permanente del soggetto, e ciò tanto per chi è stato sottoposto alla vaccinazione che per coloro i quali risultano, per così dire, negativizzati dopo la malattia. Il ruolo del passaporto, ovviamente, sarebbe molto depotenziato atteso che, non potendo garantire la non infettività del soggetto, non vi sarebbe alcuna garanzia nella libera circolazione. In secondo luogo, tenendo sempre a mente l’articolo 3 della Costituzione, l’effettiva disponibilità del siero su larga scala unitamente all’impossibilità di poterlo somministrare a chi è portatore di patologie, rende plausibile il configurarsi una forma di discriminazione per chi – per varie ragioni – non possa beneficarne.

Ma anche la locuzione stessa “passaporto” pone qualche dubbio, tenuto conto che giuridicamente non si tratta di un documento di viaggio o di transito, ma di una certificazione digitale che negli anni potrebbe essere assorbita nella carta d’identità stessa.

Tuttavia, l’esigenza di riavviare l’economia – tra cui anche quella del turismo – sta rendendo necessaria l’introduzione di prassi di controllo e verifica sanitaria prima inesistenti, che devono fare i conti con le tutele costituzionali, le riserve di legge e la tutela della privacy; infatti, la libertà di circolazione o il diritto all’autodeterminazione terapeutica possono essere sottoposte a misure restrittive solo in presenza di una legge statale che, si veda la sentenza Corte Costituzionale 5/2018, è l’unica a poter subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà al rispetto di alcune profilassi altrimenti facoltative.

In buona sostanza, limitare la circolazione tra regioni o l’ingresso in un locale a chi non è in possesso del “green pass” italiano, in mancanza di una norma nazionale che stabilisca un obbligo vaccinale, potrebbe essere un provvedimento non legittimo poiché in contrasto con la Costituzione; per altro, anche un dettame normativo di tale tenore dovrebbe essere comunque legato a principi di “proporzionalità e non eccedenza” atteso che il fine della sanità pubblica non può valicare gli altri diritti costituzionali, e deve essere necessariamente contemperato ad essi.

Sotto il profilo della privacy, invece, il Garante si è fatto portavoce di un monito molto chiaro rilevando come “anche a fronte dell’annuncio di app, pur a utilizzo volontario, attestanti l’avvenuta vaccinazione, per l’accesso a determinati luoghi o servizi si rischierebbe infatti di creare, in ragione dell’applicazione di misure disomogenee, una sorta di anagrafe vaccinale dei loro utenti, in assenza di alcuna delle garanzie e della necessaria uniformità prescritte dalla riserva di legge statale, sancita non solo per i trattamenti sanitari obbligatori (o che comunque indirettamente lo diventino) ma anche per il diritto alla protezione dati” (Garante Privacy 8.4.2021).

Il problema posto dal Garante guarda a chi gestisce i dati, ovvero il titolare delle app su cui si basa poi il tracciamento, da cui la necessità di una normativa nazionale che renda organica la disciplina e la innesti nel sistema dei diritti costituzionalmente garantiti. Diversamente, le piattaforme digitali si troverebbero ad archiviare una quantità infinita di dati sensibili, senza limiti, e potendo poi far affidamento su una leva estremamente rilevante, ovvero la crisi sanitaria.

In conclusione, il green pass non convince su tutto il fronte. Intanto, per primo, perché la limitazione della libera circolazione – seppur effetto indiretto – sarebbe incostituzionale, stante la manifesta illogicità di un provvedimento in quella direzione (si vedano gli articoli 13 e 16 della Costituzione); in secondo luogo, come detto, perché la gestione dei dati deve avvenire in modo trasparente, per non trasformare le piattaforme in vere e proprie signorie digitali dominate dall’algoritmo. In ultimo, perché si potrebbe venire a realizzare un cortocircuito del sistema dei controlli ove, per rendere tutto verificabile si finisca per moltiplicare la burocrazia, i passaggi, le comunicazioni, la gestione dei dati, rendendo il bandolo della matassa più complicato di quanto non lo sia già nella nostra Repubblica: l’immagine è quella di Fantozzi e Filini a pesca, aggrovigliati al filo, senza aver cavato un ragno dal buco (in quel caso, senza aver pescato neppure un pesce rosso).

È la consacrazione del Leviatano che tutto controlla e tutto verifica, come un grande occhio che dall’alto scruta imperturbato e si mostra nella sua veste di potere pubblico, rigorosamente ingessato nella sua burocrazia, connaturato da un’indole funzionale e non personale, accessibile a tutti e, in gergo statalista, più razionale e giusto; la moltiplicazione esponenziale di leggi, provvedimenti, regole porta alla minore efficienza del sistema complessivo, e stritola l’individuo sempre più considerato alla stregua di un bambino da accudire, e non quale perno attorno al quale far ruotare la società.

Un atteggiamento paternalistico, che vincola in eterno l’uomo ad un potere centrale dominante, eticamente indirizzato verso un presunto e non meglio definito bene collettivo, a scapito delle libertà sociali: si innesta la marcia più alta di un meccanismo che può essere replicato all’infinito, amplificandolo in ogni campo (non solo sanitario), cedendo porzioni di sovranità individuale per vivere in una cullante e disarmante dedizione verso l’apparato.

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