La convenzione di Montego Bay regola le acque territoriali, la zona economica esclusiva, la piattaforma continentale. Un governo turco con i piedi per terra, la sottoscriverebbe immantinente e cercherebbe di farla valere per quanto di proprio interesse. Erdogan, che i piedi per terra non ha, non ha sottoscritto la convenzione e non la rispetta, ma pretende di imporre un diritto tutto suo
Per intuire cosa sta accadendo fra Grecia e Turchia, occorre familiarizzarsi con tre concetti: le acque territoriali, la zona economica esclusiva, la piattaforma continentale.
1. Le “acque territoriali”, di 6 miglia ma che, su indicazione dello Stato, possono salire a 12. Nel caso che le linee di costa fra due Stati siano più vicine di 24 miglia, nel qual caso si ricorre al criterio dell’equidistanza fra le due linee di costa rispettive, salva diversa volontà delle parti.
2. La “zona economica esclusiva” (ZEE, più nota con l’acronimo inglese EEZ – exclusive economic zone): un’area del mare, adiacente le acque territoriali, in cui uno Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle “risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo”. Così disposta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, meglio nota come UNCLOS o Convenzione di Montego Bay. Una EEZ si estende fino a 200 miglia marittime dalla linea di costa dalla quale vengono misurate le acque territoriali. Salvo il caso che le linee di costa fra due Stati siano più vicine di 400 miglia, nel qual caso si ricorre, di nuovo, al criterio dell’equidistanza.
Quanto alle isole, la convenzione è estremamente precisa: “il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un’isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri”; con l’unica eccezione de “gli scogli che non si presentano all’insediamento umano né hanno una vita economica autonoma”.
Capita che la Grecia abbia un territorio per un quinto formato da 6.000 isole, delle quali 227 abitate, nonché circa 200 abbastanza ben distribuite fra Creta (a sud) e la costa della Tracia (a nord): talché, a norma della convenzione, può pretendere una EEZ sostanzialmente corrispondente all’intero Mar Egeo. Oltreché, naturalmente, le isole Ionie, fra Puglia ed Albania, che comandano una EEZ poco oltre la metà del Mar Ionio, pacificamente riconosciuta dall’Italia con un recente accordo.
Particolare il caso del piccolo arcipelago di Castelrosso (regolarmente abitato come sa chiunque abbia visto il famoso film Mediterraneo, premio Oscar appena alcuni anni or sono), a est di fronte alle coste turche della Licia, che potrebbe comandare una EEZ verso l’Egitto sino a poco oltre la metà del Mar di Levante. Salvo che, almeno due precedenti decisioni della Corte Internazionale di Giustizia hanno stabilito una “ragionevole relazione, fra le EEZ appartenenti a ciascun Stato e la lunghezza delle sue coste (criterio di proporzionalità)”, ferma sempre la riserva delle 12 miglia di acque territoriali. Sicché, la Turchia potrebbe forse avere argomento per chiedere alla Corte di negare la pretesa greca in questa parte del Mar di Levante. Non casualmente tale area non è stata inclusa in un recente accordo fra Grecia ed Egitto, che pure ha delimitato il tratto di quel mare di fronte a Creta e Rodi.
Ancora più particolare il caso della cosiddetta ‘Repubblica Turca di Cipro del Nord’, ovvero quella parte della Repubblica di Cipro che la Turchia ha militarmente invaso nel 1974, cacciandone tutti i greci. Stato fantoccio, non riconosciuto da alcuno stato al mondo, tranne naturalmente dalla Turchia. Lo stesso, a suo titolo Ankara pretende la gran parte della EEZ cipriota: nel 2018 ha persino inviato navi militari a sequestrare una nave perforatrice italiana, la Saipem 12000, senza che il governo del debolissimo Gentiloni osasse reagire. Resta, però, che quello stato è uno stato fantoccio e, perciò stesso, non titolato ad alcun diritto marittimo che sia uno.
3. La “piattaforma continentale”, dove uno Stato ha esclusivo diritto di sfruttare le “risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo”, eventualmente concorrenti coi diritti sulla colonna d’acqua sovrastante e regolati dal regime delle EEZ. Tale terzo concetto migliora la situazione dei turchi, in quanto parecchie isole greche (ad esempio, Lemno, Agiostrati, Lesbo, addirittura Schiro), oltre a Castelrosso, potrebbero giacere sulla piattaforma continentale anatolica.
Atene naturalmente obbietta, e la convenzione prevede, pure qui, un arbitrato della Corte Internazionale di Giustizia. Ciò che potrebbe convenire alla Turchia, in quanto almeno una precedente decisione, riguardo le Isole del Canale britanniche, addirittura negò loro di comandare una qualsiasi EEZ, in base alla loro collocazione sulla piattaforma continentale francese, limitando il loro spazio alle sole 12 miglia di acque territoriali.
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Eppure, la Turchia non solo non ricorre alla Corte Internazionale, ma neppure ha sottoscritto la convenzione di Montego Bay. Perché? Beh perché tanto quella convenzione, quanto le citate precedenti decisioni della Corte, fissano univocamente il diritto della Grecia ad estendere le proprie acque territoriali sino a 12 miglia marittime.
Capita che la distribuzione delle isole greche nell’Egeo sia tale che, con la estensione delle acque territoriali greche alle 12 miglia, gli spazi di navigazione turchi si ridurrebbero enormemente. Il che non sarebbe un problema per le navi civili, ma lo sarebbe certamente per le navi militari: i sottomarini vi devono navigare in superficie, ad esempio. Il che è rifiutato dalla Turchia al punto che, nel 1995, il Parlamento turco dichiarò che una eventuale estensione, da parte della Grecia, equivarrebbe ad un casus belli. Come Ankara ripete continuamente, sabato il primo vicepresidente turco Fuat Oktay.
Vi è pure un precedente, del 1973, allorché Ankara inviò navi di esplorazione idrocarburi fra Lemno, Lesbo e Schiro: esattamente come oggi la Grecia la considerò una invasione e la Turchia rifiutò l’arbitrato della Corte internazionale, che la Grecia aveva chiesto. Nel frattempo, la convenzione di Montego Bay ha rafforzato la posizione della Turchia in riferimento alla piattaforma continentale, ma pure la posizione della Grecia in riferimento alle 12 miglia, sicché l’intero quadro giuridico sopra esposto non ha possibilità di essere applicato per la semplice ragione che la Turchia lo rifiuta.
Per lo stesso motivo è fallita la proposta di mediazione tedesca: Ankara che, alla fine del 2019, aveva siglato con Tripoli un accordo bilaterale di delimitazione delle rispettive EEZ del tutto contrario alla convenzione, si è ritirata dai colloqui tedeschi, non appena saputo che Atene aveva risposto con un accordo bilaterale con Il Cairo conforme alla convenzione. Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha dunque ritentato, solo per sentirsi ripetere: dal greco Dendias che Atene avrebbe difeso i propri diritti (cioè la convenzione di Montego Bay); dal turco Cavusoglu che Ankara pretendeva non vi fossero pre-condizioni (cioè niente convenzione di Montego Bay) ed anzi definiva il riferimento alla convenzione come un “approccio massimalista”.
La Turchia, in effetti, quando parla dei propri “diritti”, intende quelli derivanti da una legge tutta propria: che assegna a se stessa una interpretazione assai generosa della non sottoscritta convenzione, pur negando ad Atene i suoi diritti certamente derivanti dalla convenzione e relativi alle acque territoriali. Tale legge tutta propria di Ankara ha pure un nome: “Mavi Vatan”, la Patria Blu. Che Ankara pretende essere basata “sul diritto internazionale, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Internazionale”, esattamente nel momento in cui tale diritto internazionale essa si rifiuta di sottoscrivere, tale Corte si rifiuta di adire.
Coerentemente, l’ideatore della “Mavi Vatan”, tal ammiraglio Cem Gürdeniz, debitamente sostenuto da Erdogan in persona, parla il linguaggio della forza. Come vedremo nel prossimo articolo.