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Quella moschea a Pisa che s’ha da fare, anche se principi e norme costituzionali dicono altro

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La questione della costruzione di una moschea a Pisa si trascina da anni: di recente è stata autorizzata dalla giunta di centrodestra della città toscana. L’organo presieduto da Michele Conti ha dato il via libera in seguito ad una sentenza del TAR della Toscana del 1° giugno 2020 che ha accolto un ricorso di una associazione islamica. La motivazione di tale accoglimento? Il mancato rispetto della Costituzione, all’articolo 8 (“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”), dell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ma vediamo di approfondire un po’ il tema. Innanzitutto, è molto semplicistico equiparare una moschea ad un puro luogo di culto come una chiesa, una sinagoga o un tempio buddista: una moschea è per sua natura un luogo con una valenza sociale e politica, non essendovi nell’islam alcuna distinzione tra sfera religiosa e sfera sociale e politica: di conseguenza, è inevitabile che la moschea diventi un punto di aggregazione della comunità islamica, che è un “blocco unico”. Nella moschea vengono prese anche decisioni di natura giuridica e politica, non solamente religiosa: anzi, si può affermare che tale suddivisione non esista neanche: non per nulla il Corano contiene norme religiose ma anche morali, civili e addirittura penali (“sarà tagliata la mano al ladro o alla ladra”).

Non solo, ma se leggiamo l’articolo 8, esso dice che “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Ciò significa che l’islam dovrebbe essere conforme alle leggi italiane e non si vede come le regole della Sha’ria possano esserlo, a partire dalla discriminazione che subiscono le donne, dall’assoluta mancanza di libertà di pensiero e di scelta, al disprezzo e all’incitamento all’uccisione degli “infedeli”, etc…

Ma l’articolo 8 va oltre: “i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. E qui “casca l’asino”, perché non vi è un’intesa tra lo Stato e l’UCOII, e le comunità islamiche, molto frammentate tra loro, non hanno mai raggiunto un accordo con le istituzioni italiane. Questo vuol dire che in realtà tutte le moschee costruite sul suolo italiano sono abusive, non essendo l’islam mai stato ufficialmente riconosciuto. Come mai allora le comunità musulmane hanno così tanto potere, da condizionare anche una giunta di centrodestra che ha osteggiato la costruzione della moschea per anni? Non è che per caso c’entri il Qatar, maggior finanziatore della costruzione di moschee in Occidente e accanito sostenitore dei Fratelli Musulmani? Non è che per caso c’entrano i 30 milioni di euro stanziati da quello Stato fondamentalista per la costruzione di moschee in Italia? Non è che per caso c’entra l’interesse economico per l’aeroporto di Pisa, da quale partono ogni giorno tre voli diretti a Doha?

Comunque, il vero equivoco, inconsapevole o voluto che sia, è la confusione tra libertà delle “confessioni religiose” (art. 8 Cost.) e “libertà di professare liberamente la propria fede religiosa” (art. 19 Cost.). Infatti, non si vede che senso abbia richiamare l’articolo 8 della Costituzione, perché qui stiamo parlando di una “confessione religiosa” (l’islam) che non è riconosciuta dallo Stato italiano e quindi dal punto di vista giuridico non può pretendere che siano costruiti propri “luoghi di culto”.

Per aggirare l’ostacolo allora gli “islamofili a tutti i costi” citano la libertà religiosa della singola persona, del fedele musulmano; ma questa libertà è tutelata dall’articolo 19, non dall’articolo 8. Oltretutto se veramente stesse a cuore il rispetto di tale libertà non ci si ostinerebbe a voler far costruire moschee, che appunto sono luoghi anche giudiziari e politici, bensì si insisterebbe per avere spazi nei quali i fedeli si possono recare a pregare e solo a pregare. I sinistroidi islamofili, potrebbero osservare: “ma questi luoghi sono appunto le moschee!”. No, invece, miei cari “islamofili”, perché esistono anche dei luoghi solo ed esclusivamente per la preghiera! Esse sono le musalla’, spazi destinati ai fedeli, che generalmente sono a fianco di una moschea ma possono essene anche separati.

Se il Comune di Pisa volesse veramente favorire l’espressione religiosa dovrebbe indicare dei luoghi per il culto islamico, che non necessariamente devono essere costruzioni (potrebbero essere terreni o spiazzi ricoperti da una tettoia) e che sono radicalmente diversi dalle moschee, in quanto da essi non sarebbe possibile lanciare “fatwe” o dichiarazioni di vilipendio o bestemmia, che comportano l’autorizzazione per qualunque fedele musulmano di uccidere il miscredente.

Da notare poi che l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea parla di “diritto dell’individuo” all’espressione religiosa, non del diritto della “confessione religiosa”. E dice: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione…”. Ma a questo punto sorge un problema: come si può giustificare la libertà religiosa all’islam quando tale “ideologia religiosa” nega esplicitamente ogni possibilità di cambiare e di convertirsi ad altre fedi? Quando prevede, negli Stati dell’ortodossia islamica, come l’Arabia Saudita, la pena di morte per l’apostata? Se la libertà religiosa include la possibilità di cambiare religione, essa non è “nelle corde” del Corano, che continua a contrapporre la comunità dei “veri fedeli” ai miscredenti (cristiani ed ebrei). E come si concilia il fatto che per l’islam è inconcepibile l’ateismo, in palese contrasto con il principio costituzionale della libertà di pensiero e di religione?