Articoli

Blocco sfratti: c’è un giudice a Trieste

Articoli

Quando è troppo è troppo. Dopo 14 mesi di blocco degli sfratti, e quindi di mancata esecuzione – per volere di Governo e Parlamento – dei provvedimenti giudiziari che avevano disposto la restituzione ai proprietari di immobili abusivamente occupati, finalmente un giudice ha pensato che la Costituzione italiana non possa più essere violata in modo così scoperto e ha chiesto all’organo chiamato a farla rispettare, la Consulta, di pronunciarsi in merito.

Blocco sfratti incostituzionale

Si tratta del Tribunale di Trieste, che ha sollevato la questione di costituzionalità del blocco sfratti per violazione di ben sei articoli della nostra Carta fondamentale: 3 (eguaglianza dei cittadini avanti la legge), 24 (possibilità per tutti di agire in giudizio), 42 (riconoscimento della proprietà privata), 47 (tutela del risparmio), 77 (emanazione di decreti da parte del Governo) e 117, comma 1 (potestà legislativa).

In particolare, viene messa in discussione la legittimità della normativa “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al giudice dell’esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.

Proprietari danneggiati

La lettura di questa ordinanza è una boccata d’aria di buon senso dopo più di un anno di demagogia. In essa si fa notare – fra l’altro – che “non può giustificarsi ed è palesemente irragionevole” la sospensione degli sfratti per morosità preesistenti alla pandemia e l’aggravamento della posizione del proprietario, “quasi che egli non dovesse subire i contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto all’occupante”. Davanti all’abusività dell’occupazione dell’immobile – dice ancora il giudice di Trieste – “non si comprende il motivo per cui non debba prevalere il ripristino della legalità violata”. La mancata considerazione delle rispettive e concrete situazioni del proprietario e dell’occupante abusivo – viene sottolineato ancora nel provvedimento – “non è più costituzionalmente tollerabile”.

E la misura disposta non deve potersi tramutare “in una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo”, con penalizzazione di un “legittimo investimento” addirittura invece da incentivare allorché si tratti – secondo il dettato costituzionale – di impiego del risparmio nel settore immobiliare.

PaginaPrecedente
PaginaSuccessiva