di Carlo Toto
Lo scorso 11 gennaio il Tribunale locale di Weimar nell’annullare una multa inflitta ad un cittadino per aver festeggiato il suo compleanno nel cortile di casa sua con altre sette persone, ha ritenuto eccessive, incostituzionali e lesive della dignità umana le misure restrittive adottate nel Paese teutonico al fine di contrastare la pandemia da Covid-19. Da precisare che non si tratta di una sentenza valida per tutti, ma è specifica per le parti in causa. In ogni caso, la pronuncia del giudice realizza un precedente significativo e contrario alla narrazione dominante.
La sentenza
Il giudice, prima di pronunciarsi sulle questioni di principio che a suo avviso rendono comunque illegittimi i provvedimenti restrittivi, ha evidenziato con precisi riferimenti scientifici come fossero di per sé assenti i presupposti sui quali tali misure si basano. Ha infatti affermato, sulla base di documenti dello stesso Robert Koch-Institut, che “non esisteva alcuna “situazione epidemica di portata nazionale”. Attraverso i dati del Registro delle terapie intensive poi, è stato contestato il rischio di un sovraccarico delle terapie intensive, si legge così nella sentenza: “Gli scenari spaventosi che hanno influenzato significativamente la decisione sul lockdown in primavera erano anch’essi basati su false ipotesi sulla letalità del virus (il cosiddetto infection fatality rate = IFR) e sulla questione riguardante la pregressa esistenza di un’immunità di base contro il virus nella popolazione. La contagiosità, d’altra parte, non è stata giudicata drammaticamente superiore a quella di un virus influenzale fin dall’inizio. Secondo un metastudio dello scienziato medico e statistico John Ioannidis, uno degli scienziati più citati al mondo, pubblicato in un bollettino dell’Oms in ottobre, il tasso mediano di mortalità è dello 0,27%, corretto allo 0,23%, il che non è superiore a quello di una epidemia di influenza di media gravità.”
Le restrizioni violano la dignità dell’uomo
Il giudice in seguito evidenzia il dramma nella vita sociale del distanziamento sociale e del divieto di assembramento: “Il divieto generale di contatto e il divieto di riunione sono incostituzionali per motivi sostanziali in quanto violano la dignità umana, garantita come inviolabile dall’articolo 1 della Costituzione tedesca. Inviolabilità della dignità umana significa che una sua violazione non può essere giustificata da altri valori fondamentali della costituzione; la pretesa che la dignità umana sia rispettata è categorica.”
Successivamente, il giudice si sofferma sulla necessità di tutelare la libertà sia individuale che collettiva. Si legge, infatti, nella pronuncia che: “Una delle libertà fondamentali delle persone in una società libera è quella di poter decidere da soli con quali persone entrare in contatto (sempre che queste ultime lo desiderino) e in quali circostanze farlo. Il libero incontro delle persone tra loro per gli scopi più diversi costituisce allo stesso tempo le fondamenta della società. Lo Stato deve astenersi da qualsiasi intervento normativo e mirato alla sua restrizione. Quante persone un cittadino invita a casa sua o quante persone un cittadino incontra nello spazio pubblico per fare una passeggiata, per fare sport, per andare a fare spese o per sedersi su una panchina del parco non è una questione di interesse fondamentale per lo Stato.