Buongiorno.
porto alla Sua attenzione la seguente incresciosa circostanza. L’agenzia delle entrate, riguardo all’accesso alla rottamazione quater, ha elaborato ed applicato procedure tanto complicate e stringenti, a cui non corrisponde alcuna utilità concreta per l’ufficio, da rendere estremamente difficile, se non impossibile, accedere al beneficio di cui alla legge 197/2022.
1. La domanda può essere inoltrata solo online, mediante apposito form dal sito ADE; quando invece nel ns sistema giuridico vige il principio di libertà della forma e dovrebbe essere sufficiente dichiarare la volontà di adesione per accedervi, senza formalismi.
2. Nella compilazione del form, ricorrono alcune criticità (forse) casuali, che sembrano invece autentici trabocchetti finalizzati a scoraggiare il contribuente o a indurlo in errore; ad esempio:
- il form online è soggetto a tempi di decadenza della pagina che richiedono di ricaricarla troppo frequentemente, durante la sua compilazione e dunque costringono a ripetere l’operazione di caricamento delle cartelle da inserire, diverse volte, col rischio di sbagliare;
- la navigazione sul form si esegue mediante tasti che sono collocati in posizione invertita rispetto alla logica occidentale (il tasto per proseguire è posto a sinistra del tasto che serve per tornare indietro, che invece è posto alla sua destra e che se viene istintivamente cliccato invece per andare avanti, azzera il lavoro fatto, riportandoti alla pagina precedente);
- del form compilato non è possibile avere subito copia (si deva aspettare quella di ricevuta mandata dall’Ufficio), a discapito della possibilità di un controllo immediato che non dipenda da un’azione dell’amministrazione;
- se si inserisce, come proprio recapito, un indirizzo PEC (è pur vero che c’è una finestra da aprire appositamente per leggerne il contenuto, che lo spiega), il sistema non risponde, neppure per avvertire che, a causa dell’indicazione di casella PEC, la domanda non ha avuto buon fine e non verrà presa in considerazione;
- eppure, al termine della compilazione, si apre comunque una finestra di pop-up dov’è scritto che la domanda è stata ricevuta e che arriverà una email di conferma (sicchè il contribuente potrebbe essere indotto a pensare che la mancata risposta sia conseguenza di un ritardo dell’amministrazione e lasciare incolpevolmente scadere i termini); etc.
3. Nel form della domanda, come detto sopra, non è previsto che si dia un proprio recapito PEC (indirizzo che darebbe certezza di invio all’ufficio e di ricezione al contribuente), ma solo un indirizzo email non certificato (a dispetto delle disposizioni sulla c.d. amministrazione digitale); quando invece l’ADE, da oltre un lustro ormai, notifica le cartelle via PEC ai contribuenti; inoltre nella posta non certificata esiste il concreto rischio che i messaggi di risposta dell’agenzia vengano collocati negli Spam; come sopra detto se si inserisce nel form una PEC e si inoltra la domanda, si apre una finestra che dichiara la domanda inoltrata e invita ad attendere la conferma (che su PEC però non arriva).
4. Nel tempo intercorrente fra l’inoltro della domanda e la comunicazione ufficiale dell’agenzia, sul cassetto del contribuente vengono caricate informazioni che non vengono notificate, introducendo un onere a carico del contribuente di consultazione del cassetto che la legge non prevede.
5. La risposta alla domanda (è stato annunciato) avverrà via email ordinaria dell’agenzia, contenente un link da cliccare entro le 72 ore successive (pazzesco), oltre le quali il link si disattiva e dunque si perde il beneficio.
La prego di intervenire, perché la sensazione è che la burocrazia, asfissiante in Italia, abbia dato il meglio di sè, contro l’azione di Governo, cercando di rendere concretamente inapplicabile una legge dello Stato, voluta dai cittadini.
Con osservanza, Massimiliano M. Jelo di Lentini