Come funziona (davvero) la legge elettorale Rosatellum

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Manca poco più di una settimana al voto e in pochi hanno compreso il funzionamento della legge elettorale Rosatellum, nonostante sia la seconda volta che votiamo con la stessa legge. Oggi tentiamo di dare al lettore-elettore le principali coordinate circa il funzionamento del cosiddetto Rosatellum (Legge n. 165/2017), dal nome del relatore del testo, Ettore Rosato, all’epoca deputato del Pd, oggi di Italia Viva.

Per chi volesse approfondire l’argomento del Rosatellum, abbiamo scritto per Key editore il libro “sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi. Dal proporzionale puro della Prima Repubblica al Rosatellum, seconda edizione – riveduta e ampliata – agosto 2022, coi nuovi collegi elettorali dopo il “taglio” dei parlamentari, disponibile sia in edizione cartacea che in e-book.

Quando si vota

Si vota in un solo giorno, domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio avrà inizio alla chiusura dei seggi, dunque subito dopo le ore 23.

Circoscrizioni e collegi dopo il “taglio” dei parlamentari

Dal 2018 ad oggi sono avvenuti due fatti nuovi: la riduzione del numero dei parlamentari, da 630 deputati a 400 e da 315 senatori a 200 (Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1), e l’equiparazione dell’elettorato attivo per entrambe le Camere, vale a dire 18 anni anche per il Senato invece che 25 (Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1). A seguito del “taglio” dei parlamentari il governo Conte II ha adottato il decreto legislativo 23 dicembre 2020 n. 177, entrato in vigore il 30 dicembre 2020, col quale sono stati ridisegnati i collegi elettorali. Prima di entrare nel merito, va fatta una distinzione tra circoscrizione e collegio elettorale.

La circoscrizione indica ciascuna delle parti in cui è suddiviso il territorio nazionale. Di solito una circoscrizione corrisponde al territorio regionale, ma non è sempre così; infatti, le Regioni con maggiore densità di popolazione hanno più circoscrizioni, come ad esempio – alla Camera dei deputati – la Lombardia è suddivisa in ben 4 circoscrizioni, seguita da Veneto, Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia con 2 circoscrizioni ciascuna.

Il collegio (che può essere uninominale o plurinominale) è invece una porzione specifica all’interno della circoscrizione.

Per l’elezione della Camera il territorio nazionale è suddiviso in 28 Circoscrizioni e in 49 collegi plurinominali. Le Regioni con il maggior numero di circoscrizioni sono, come si è visto, Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia, mentre le Regioni col maggior numero di collegi plurinominali sono Lombardia (7), Lazio e Sicilia (5), Piemonte, Veneto e Puglia (4), Emilia-Romagna e Toscana (3). Ai 49 collegi plurinominali sono collegati 147 collegi uninominali.

Per il Senato invece il territorio nazionale è suddiviso nel numero delle Regioni, 20, e in 26 collegi plurinominali; infatti, tutte le Regioni hanno un solo collegio plurinominale tranne la Lombardia, che ne ha 3, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sicilia con 2. Il Trentino-Alto Adige al Senato non ha il collegio plurinominale ma solo quelli uninominali, al pari della Valle d’Aosta in cui i due seggi spettanti (uno per camera) sono attribuiti col collegio uninominale.  Ai 26 collegi plurinominali sono collegati 74 collegi uninominali.

Sia per la Camera che per il Senato, in ciascun collegio plurinominale i partiti presentano le liste, singole o coalizzate, e per ciascuna (lista singola o coalizione di liste) i candidati dei collegi uninominali collegati. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (per la Camera), e per ciascuna Regione (per il Senato), dipende dal numero della popolazione residente. A ciascun collegio plurinominale sono collegati (in media) tre collegi uninominali. La traduzione in seggi avviene, alla Camera su base nazionale con ripartizione collegio per collegio, al Senato su base regionale e sempre tenuto conto del risultato espresso nei collegi.

Camera, cosa cambia con il “taglio” dei parlamentari

  • 392 seggi sono attribuiti in Italia;
  • 147 seggi sono attribuiti col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico e 245 col sistema proporzionale dei collegi plurinominali;
  • 8 deputati sono eletti nella Circoscrizione Estero col sistema proporzionale e le preferenze.

Per il Senato 

  • 196 seggi sono attribuiti in Italia;
  • 74 seggi sono attribuiti col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico e 122 col sistema proporzionale dei collegi plurinominali;
  • 4 senatori sono eletti nella Circoscrizione Estero col sistema proporzionale e le preferenze.

La Valle d’Aosta ha diritto ad un solo seggio sia alla Camera che al Senato, entrambi attribuiti col sistema maggioritario secco (collegio uninominale a turno unico); per il Trentino-Alto Adige il sistema elettorale è identico a quello nazionale per ciò che concerne l’elezione della Camera, mentre per l’elezione del Senato il Trentino non ha collegi plurinominali e i seggi sono attribuiti tutti col sistema maggioritario secco dei collegi uninominali.

Attribuzioni seggi e soglie sbarramento, quali differenze

Nel Rosatellum il 37% dei seggi è attribuito col sistema maggioritario dei collegi uninominali a turno unico, il 63% col sistema proporzionale dei collegi plurinominali (a listini bloccati). Nei collegi uninominali vince il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli altri (first past the post), mentre nei collegi plurinominali i seggi sono attribuiti col sistema proporzionale (tot. seggi in base ai voti ottenuti da ciascuna lista in termini percentuali). Per le liste singole dei collegi plurinominali è prevista una soglia di sbarramento del 3%, del 10% per le coalizioni (a livello nazionale alla Camera, su base regionale al Senato). I voti delle liste singole che ottenessero almeno l’1% ma sotto il 3%, vengono distribuiti pro-quota alle altre liste della coalizione che hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 3%. I voti delle liste coalizzate che invece ottenessero meno dell’1% vengono distribuiti pro-quota a tutte le liste che hanno superato il 3%. Stesso destino per i voti andati alle liste non coalizzate che non hanno superato il 3%.

Alla Camera la distribuzione dei seggi è su base nazionale; dunque, l’assegnazione dei seggi avviene partendo dalle liste che hanno superato il 3%. Al Senato la distribuzione dei seggi è su base regionale, dunque si calcola la cifra elettorale che dà diritto all’attribuzione del seggio (cioè la soglia oltre la quale scatta il seggio) e si procede alla distribuzione. Considerato il “taglio” dei parlamentari, nelle Regioni in cui vengono attribuiti un numero minore di seggi non è affatto garantito alla lista che ottiene il 3% di vedersi attribuire il seggio, garanzia che spetta soltanto a quelle liste che – anche in una sola regione – ottengono almeno il 20% dei voti.

Rosatellum: no al voto disgiunto

Non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore non può barrare il nome di un candidato dell’uninominale e una lista che non sia a lui collegata, e viceversa, pena la nullità del voto. Il voto dell’elettore espresso nei soli confronti della lista del plurinominale si estende automaticamente anche al candidato dell’uninominale collegato, e viceversa. In caso di coalizioni tra liste, il voto espresso nei soli confronti del candidato dell’uninominale è esteso automaticamente, pro-quota (cioè in proporzione ai voti ottenuti), alle liste collegate nel plurinominale.

Collegi plurinominali, no alle preferenze 

Nei collegi plurinominali la legge prevede i listini bloccati, cioè ciascuna lista – in ciascun collegio – può candidare da un minimo di due ad un massimo di quattro candidati, i cui nomi sono decisi a tavolino dai partiti e indicati sulla scheda elettorale. L’elettore non può esprimere nessuna preferenza. L’elezione dei candidati avviene in ordine decrescente, dal primo al quarto, in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna lista. Se alla lista spetta un solo seggio, è eletto solo il capolista; se spettano due seggi, vengono eletti il capolista e il secondo, e così via.

I voti ottenuti da ciascuna lista non si calcolano soltanto sulla base dei soli voti di lista ottenuti, cioè delle crocette messe dall’elettore sulla lista: nel computo finale si tiene conto anche del meccanismo dell’estensione automatica del voto (pro-quota) dagli uninominali ai plurinominali nel caso l’elettore votasse solo il candidato dell’uninominale collegato, oltre che della distribuzione pro-quota in relazione alle soglie di sbarramento. Questo perché, quando l’elettore vota solo il candidato dell’uninominale senza esprimere anche il voto nei confronti di una lista collegata, la legge prevede l’estensione automatica del voto dagli uninominali alle liste del plurinominale collegate, con attribuzione del voto (pro-quota) a ciascuna lista collegata.

Effetto traino nel Rosatellum

Non essendo prevista la possibilità per l’elettore di esprimere il voto disgiunto, ed essendo invece prevista l’estensione automatica del voto nei termini che si sono visti sopra (uninominale-plurinominale e viceversa), la coalizione di liste – o la lista singola – che nei collegi plurinominali ottiene più voti di tutti gli altri, tira a sé tutti gli uninominali collegati.

Esempio: immagini il lettore un rettangolo con dentro tanti cerchi e collegate a questo rettangolo tre mongolfiere. Bene, il rettangolo è il collegio plurinominale, i cerchi sono le liste (singole o in coalizione) del plurinominale, le mongolfiere i collegi uninominali (diciamo tre perché la media degli uninominali collegati a ciascun plurinominale è questa). Non essendo possibile il voto disgiunto, la lista o coalizione di liste che nel plurinominale ottiene più voti di tutti gli altri acchiappa tutte e tre le mongolfiere, cioè tira con sé i tre collegi uninominali. Questo meccanismo crea un “premio di maggioranza” nascosto: più il distacco tra il primo ed il secondo arrivato aumenta e più sono gli uninominali che si aggiudica il primo arrivato.

Il paracadute e la pluri-elezione

Ciascun candidato può candidarsi in un solo collegio uninominale e, su decisione del partito, fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali. Nel caso in cui il candidato non risultasse eletto nell’uninominale, può essere “ripescato” dai listini bloccati del plurinominale, soprattutto se capolista. In caso invece di elezione sia nell’uninominale che nel plurinominale, prevale l’elezione nell’uninominale, risultando eletto nel plurinominale il candidato posizionato nella posizione successiva a quello eletto nell’uninominale.

Infine, nel caso in cui il candidato risultasse eletto in più collegi plurinominali, il collegio di elezione è quello in cui la lista, avendo diritto alla distribuzione dei seggi, ha ottenuto la percentuale di voti più bassa. Questo per non danneggiare i candidati nei collegi dove la lista ha ottenuto percentuali di voto più alte.

Rosatellum, la sotto-rappresentanza al Senato

Dopo la riduzione del numero dei parlamentari, la situazione al Senato è drammatica. In ordine alla soglia di sbarramento (che a Palazzo Madama è regionale), essendo notevolmente ridotto il numero di senatori spettante a ciascuna Regione, avranno diritto all’attribuzione dei seggi le sole liste che otterranno su base regionale almeno l’8-10% circa dei voti, se non addirittura di più nelle Regioni con un minor numero di seggi. Nelle Regioni dove sono attribuiti pochi scranni, i pochi seggi distribuiti col sistema proporzionale nei collegi plurinominali andranno in gran parte alle liste della coalizione che ha ottenuto più voti e in minima parte a tutti gli altri.

Differenza tra scheda bianca e nulla

Le elezioni politiche, per la loro validità, non prevedono un quorum minimo di votanti. Nel computo finale dei voti da attribuire a ciascuna lista, coalizione o candidato si tiene conto dei soli voti validamente espressi. La scheda bianca viene conteggiata tra i voti validi, ma non viene assegnata a nessuno, mentre la scheda nulla non viene computata come voto valido. È molto probabile che un ruolo decisivo in queste elezioni lo giochi l’astensionismo; infatti, saranno le elezioni con la più bassa affluenza di sempre in una consultazione per il rinnovo di Camera e Senato, ma crediamo comunque che la percentuale di votanti non scenderà al di sotto del 60% (finora l’affluenza più bassa alle politiche si è registrata nel 2018 col 72,93% di votanti).

L’impatto dell’astensione dunque sarà irrilevante, tanto più perché forze cosiddette antisistema si presentano alle elezioni. L’astensionismo può avere un impatto politico notevole solo se la percentuale di votanti è molto bassa (tipo intorno al 20% come accaduto nel referendum abrogativo del 12 giugno 2022) oppure se un partito di apprezzabile rilevo nazionale non si presenta alle elezioni, come il Partito Comunista d’Italia (nato dalla scissione di Livorno e guidato da Amadeo Bordiga) alle elezioni del 1921.

Il voto all’Estero

Dopo il “taglio” dei parlamentari sono diminuiti anche i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, da 12 a 8 alla Camera, da 6 a 4 al Senato. Il sistema di voto è quello del proporzionale con le preferenze, dove l’elettore potrà esprimere le preferenze scrivendo direttamente il nome del candidato sulla scheda.

Profili di incostituzionalità del Rosatellum

Il Rosatellum presenta quantomeno due possibili profili di incostituzionalità. Il primo in ordine all’assenza della possibilità per l’elettore di esprimere le preferenze per i candidati nei collegi plurinominali, il che significa che il 63% degli eletti saranno nominati dalle segreterie dei partiti senza che l’elettore abbia potuto esprimere neppure una preferenza. La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità del Porcellum (Legge n. 270/2005) anche nella parte in cui non prevedeva il diritto dell’elettore di poter esprimere le preferenze per i candidati.

Il Rosatellum, nei collegi plurinominali, presenta listini bloccati che, seppur brevi, non consentono all’elettore di esprimere le preferenze, non rispettando in tal modo il dettato della Consulta sul principio del “voto diretto” di cui all’art. 48 della Costituzione. Tale principio è garantito dal Rosatellum, solo in parte, nella sola quota di assegnazione dei seggi col sistema maggioritario dei collegi uninominali (37%), ma l’assenza del voto disgiunto ne mortifica gli effetti.

Il secondo profilo di incostituzionalità riguarda proprio l’assenza del voto disgiunto; infatti, l’estensione automatica del voto dal plurinominale all’uninominale (e viceversa) qualora l’elettore decidesse di non votare per entrambi, non fa altro che “rubare” il voto al cittadino che si trova a contribuire ad eleggere un candidato che non voleva affatto votare. In tal caso è leso il principio costituzionale del “voto libero” di cui all’art. 48 della Costituzione, che è il dettato costituzionale che sancisce i quattro elementi costitutivi del voto: “personale, eguale, libero e segreto”.

Come si vota con il Rosatellum

Il giorno del voto all’elettore sono consegnate due schede, una per la Camera e l’altra per il Senato. L’elettore trova sulla scheda elettorale le liste singole e le coalizioni di liste del collegio plurinominale. Di fianco a ciascuna lista del plurinominale sono indicati sulla scheda i nominativi dei candidati, da un minimo di due ad un massimo di quattro. Non sono ammesse le preferenze per i candidati di lista del plurinominale. Per ciascuna lista o coalizione di liste è collegato un candidato del collegio uninominale, il cui nominativo è indicato sulla scheda.

L’elettore ha tre possibilità di voto valido:

1. Barrare soltanto il candidato del collegio uninominale: in tal caso il voto va al candidato dell’uninominale e alla lista a lui collegata nel plurinominale. In caso di coalizioni di liste, il voto è distribuito pro-quota alle liste collegate;

2. Barrare soltanto la lista del plurinominale: in tal caso il voto va alla lista barrata e al candidato dell’uninominale collegato;

3. Barrare sia il candidato dell’uninominale sia una lista a lui collegata nel plurinominale: il voto va, come nel caso precedente, sia alla lista barrata sia al candidato dell’uninominale collegato.

Non è ammesso il voto disgiunto, cioè l’elettore non può barrare il nome di un candidato dell’uninominale e una lista che non sia a lui collegata, e viceversa, pena la nullità del voto.

Non sono ammesse le preferenze per i candidati di lista dei collegi plurinominali. Qualora l’elettore barrasse il nominativo di uno dei candidati di lista del plurinominale, il suo voto di preferenza non avrebbe alcun valore perché il voto andrebbe alla lista e al candidato dell’uninominale collegato. L’elezione dei candidati del plurinominale avviene in ordine decrescente, dal primo al quarto, in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna lista.

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

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