La guerra al covid

Covid, sentenza bomba: il giudice dà ragione alla lavoratrice no vax

La sentenza a L’Aquila su un dipendente che non si era voluto vaccinare: anche i vaccinati possono infettare

15.7k 60
generica_porro_1200_5

Dunque, anche per i cosiddetti lavoratori no-vax c’è un giudice a Berlino, come si suol dire. Come ampiamente riportato da AdnKronos, il giudice del lavoro dell’Aquila, Giulio Cruciani, ha duramente sanzionato una azienda Covid-ortodossa, che gestisce il servizio delle pulizie all’interno dell’ospedale San Salvatore sito nel capoluogo di Regione, la quale aveva sospeso una sua dipendente perché non si era voluta vaccinare.

Su ricorso presentato dall’Ugl, sindacato di destra erede della vecchia Cisnal, il magistrato ha scritto una sentenza che assume un valore importantissimo, soprattutto dopo il marasma di balle spaziali sull’efficacia sterilizzante dei vaccini che hanno sommerso per molto tempo ogni critica ragionata. Su tutte quella espressa dall’ex premier Mario Draghi, secondo il quale “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, contagi, lui e lei muoiono.”

Ebbene, soprattutto quest’ultima, delirante parte del ragionamento di Draghi è stata decisamente stroncata nella citata sentenza. Questo il passaggio più significativo in merito al presupposto con il quale l’azienda ha disposto la sospensione senza stipendio della sua dipendente: “Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non contagi a sua volta. La comune esperienza di tutti (personale, familiare, della cerchia di conoscenti) conferma il dato evidente che, allo stato, chi non si è vaccinato può infettarsi e infettare come può infettarsi e infettare chi ha ricevuto una dose, due dosi etc.. Evidenza scientifica e comune esperienza fanno assurgere tale dato nel contesto attuale – contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati – a fatto notorio ai sensi dell’art. 115, c.p.c.. Allora è evidente che venuto meno il presupposto per il quale alcuni lavoratori possono entrare nei luoghi di lavoro ed altri no, la sospensione della ricorrente, giustificata dal fatto che non sia vaccinata, è del tutto priva di fondamento. Per completezza si osserva che un eventuale atto amministrativo che imponesse una siffatta discriminazione, che per quanto detto non è prevista dalla norma primaria, sarebbe contra legem e andrebbe disapplicato”.

Pertanto, la medesima azienda è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre a versare l’intera retribuzione arretrata.

A tale proposito sarebbe interessante sapere se simili iniziative a tutela dei lavoratori sospesi perché renitenti al vaccino siano state intraprese da altri sindacati, su tutti Cgil, Cisl e Uil, i quali sembra invece che durante le fasi più allucinanti delle nostre restrizioni alla cinese abbiano fatto a gara nel sembrare più realisti del re, invocando misure ancor più draconiane per tutelare i lavoratori italiani. Lavoratori in attività la cui relativamente bassa età media li esponeva a rischi piuttosto bassi, se non infimi, nel caso di contrarre il Covid-19.

In ultima analisi, la sentenza dell’Aquila apre una ulteriore breccia nel muro di menzogne che hanno accompagnato una delle più buie vicende della storia repubblicana. Una sentenza che rende ancor più evidente la necessità di istituire quella famosa commissione d’inchiesta sulla gestione pandemica che da qualche tempo risulta scomparsa dai radar del pubblico dibattito.

Claudio Romiti, 29 novembre 2022

Ti è piaciuto questo articolo? Leggi anche

Seguici sui nostri canali
Exit mobile version