La guerra in Ucraina

Crimea e Donbass: cosa c’è scritto (davvero) nella Costituzione ucraina

L’analisi e il confronto tra le carte costituzionali di Russia e Ucraina

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di Salvatore Di Bartolo

Sin dalle prime fasi del conflitto in terra ucraina, analisti ed esperti hanno cercato di comprendere da un punto di vista geopolitico e militare le ragioni alla base dell’invasione. Quel che invece sembra un po’ essere sfuggito dall’attenzione comune è stata la comprensione delle strutture costituzionali dei due Paesi. Al fine di poter elaborare ulteriori spunti di riflessione ed analizzare gli aspetti squisitamente costituzionali della vicenda, può risultare interessante lo studio effettuato dal giurista Angelo Lucarella pubblicato per la rivista scientifica Alexis del Geodi dell’Università degli Studi Internazionali di Roma.

Un punto di primaria importanza colto da Lucarella nella sua ricerca è che la Costituzione ucraina riconosce agli articoli 5 e 7 l’autogoverno locale: il ché non equivale a “autonomia locale” (come invece la Costituzione italiana prevede all’articolo 5). L’art. 7 recita: “Local self-government shall be recognised and guaranteed in Ukraine” ovvero intendendosi che l’autogoverno locale deve essere riconosciuto e garantito. È sufficiente questo a legittimare le spinte separatiste in uno Stato sovrano? Allo stesso modo, il citato art. 5 così si esprime: “Ukraine shall be a republic. The people shall be the bearer of sovereignty and the sole source of power in Ukraine. The people shall exercise power directly and through the government authorities and local government”Una fraseologia costituzionale che ci porta a comprendere come in Ucraina il popolo è sì portatore di sovranità, ma la esercita attraverso le autorità governative e il “governo locale”. Cosicché potrebbe presumersi che le spinte autonomiste si alimentino proprio coltivando lo spazio esistente tra governo centrale e governi locali.

Il medesimo assunto di base, è valevole poi anche per la Costituzione della Federazione russa, benché quest’ultima risulti essere più articolata allo scopo di far fronte alla continentale estensione di territorio. Il riconoscimento dell’autogoverno locale è disciplinato all’articolo 12, ove si specifica, tra l’altro, che tali governi locali sono indipendenti. Già dai pochi elementi esaminati si può dunque facilmente comprendere come i due Stati siano perennemente suscettibili di spinte separatiste, in particolar modo laddove il senso patriottico d’unità e indivisibilità non basti a calmierare quello nazionalistico.

Se l’invasione russa origina, dapprima, dalle dinamiche della Crimea e, successivamente, dalle evoluzioni in Donbass, ciò risulta sufficiente a giustificare un’azione militare solitaria, tenuto conto che nel preambolo stesso della Costituzione russa è enunciato il principio di riconoscimento “dell’essere all’interno della comunità mondiale”. La stessa Costituzione russa all’articolo 2 afferma: “L’uomo, i suoi diritti e le sue libertà costituiscono il valore più alto. Il riconoscimento, il rispetto e la difesa dei diritti e delle libertà dell’uomo e del cittadino sono un dovere dello Stato”.

Ma quella stessa Costituzione, che da una parte sembrerebbe incoraggiare delle spinte autonomiste, dall’altra impone il dovere costituzionale del rispetto della vita e dei diritti umani. E se è vero com’è vero che il rispetto dell’uomo e delle sue libertà fondamentali non è possibile in condizioni di guerra, allora non dovrebbe essere la guerra stessa ad essere considerata incostituzionale?

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