Giustizia

Da Messina Denaro a Cospito: perché diciamo no al carcere duro

Paolo Becchi e Giuseppe Palma dissentono sull’applicazione del regime del 41bis per il mafioso e l’anarchico

Giustizia

L’ultimo latitante della stagione stragista 1992-93 Matteo Messina Denaro è stato consegnato alle patrie galere e ora sarà sottoposto al regime del “carcere duro” disciplinato dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. La norma consente al Ministro della Giustizia di sospendere a determinati detenuti il regime penitenziario ordinario, precludendo alcuni diritti come ad esempio le visite, i permessi, la frequentazione di attività ludiche e la condivisione degli spazi con altri detenuti. In altre parole, isolamento e non solo.

Il carcere duro si applica tuttavia solo se vi sono concrete ragioni di sicurezza e solo se il detenuto ha commesso uno o più di questi reati dettagliatamente previsti dalla legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione per delinquere di stampo mafioso; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose; delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; delitto di tratta di persone e schiavitù; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; contrabbando di tabacchi lavorati esteri e delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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Insomma, se sei un tipo davvero pericoloso lo Stato ti mette – a volte a tempo indeterminato – in una condizione praticamente disumana perché tu non possa più nuocere a nessuno. Non siamo d’accordo con un simile strumento perché la pena, come stabilisce la Costituzione, deve tendere in ogni caso alla rieducazione del condannato e non deve mai essere disumana. Bernardo Provenzano morì nel carcere duro quando ormai era in stato vegetativo. C’è chi sostiene che un assassino che ha ucciso decine o centinaia di persone meriti la massima punizione. Ci può stare ma non ci può stare il trattamento disumano dei detenuti, fossero anche i peggiori criminali della terra. Lo Stato non si vendica; lo Stato punisce nella sola ottica rieducativa, mai vendicativa. Ora Messina Denaro verrà messo al 41 bis, ma ci sarà qualche giudice in grado di valutare serenamente se quest’uomo è ancora realmente pericoloso o meno, visto che la stagione stragista è finita da circa trent’anni? Ma sì, buttiamo via la chiave e non se ne parli più.

Detto questo, il punto è che non sempre finiscono al 41 bis detenuti realmente pericolosi, ci sono infatti casi di detenuti costretti al carcere duro solo su valutazioni presuntive (giudizi meramente prognostici) da parte della magistratura prima e di via Arenula dopo. È il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico condannato a vent’anni di reclusione e attualmente in regime di 41 bis presso il carcere di Sassari Bancali. Cospito fu dichiarato colpevole per aver gambizzato nel 2012 l’ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per aver piazzato due esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006. Reati gravissimi, su questo non c’è dubbio, ma non si tratta né di stragi né di omicidi, né tantomeno di associazione a delinquere di stampo mafioso. È pure vero che il 41 bis si applica anche al reato di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, ma è altrettanto vero che è la prima volta che viene applicato nei confronti di un anarchico, ammesso che Cospito volesse sovvertire concretamente l’ordine democratico. Cospito ha iniziato lo sciopero della fame e ha scritto al Ministro della Giustizia Nordio per chiedere la revoca del 41 bis. Nordio è il ministro più liberale e garantista che si possa avere; dunque, valuterà sicuramente il caso con molta attenzione.

Il dato di fatto saliente è che purtroppo nel nostro Paese si è fatta dell’antimafia (generalmente intesa) una bandiera politica e così il carcere duro, da strumento eccezionale e mirato a casi particolari e gravissimi, è diventato uno strumento punitivo talvolta applicato a prescindere da concrete esigenze di sicurezza e applicato a casi per cui il regime penitenziario ordinario è più che sufficiente.

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma