di Paolo Becchi e Giuseppe Palma
Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto ha esteso l’obbligo del green pass – già previsto dal precedente decreto n. 105 del 23 luglio per ristoranti, bar, cinema e altri luoghi al chiuso – anche al personale scolastico di ogni ordine e grado (compresi i docenti), ai professori e agli studenti universitari e sui treni interregionali. L’obbligo entrerà in vigore dal 1° settembre fino, al momento, al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe finire lo stato di emergenza. Non potranno più prolungarlo (se non fino al 31 gennaio 2022), ma ci vuole poco con la maggioranza di cui dispone Draghi a proclamarne uno nuovo.
Il nodo dei controlli del green pass
Chi effettuerà i controlli? Inizialmente il Ministro dell’Interno Lamorgese aveva chiarito (a voce) che solo le forze dell’ordine e il personale amministrativo autorizzato avrebbero potuto procedere al controllo dei documenti, ma successivamente, ha emanato la Circolare ministeriale del 10 agosto con la quale ha chiarito che il controllo del green pass è consentito anche a persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalla legge, quindi per la scuola – in teoria – anche un semplice inserviente autorizzato dal preside. Nelle Università sarà compito dei Rettori organizzare la cosa.
Un decreto è per sempre
Tutto è avvenuto per decreto-legge, un atto avente forza di legge con cui il governo esercita la funzione legislativa (sostituendosi al Parlamento) in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 della Costituzione). Peccato che i casi non sono più straordinari ma ordinari, visto che l’emergenza dura da oltre un anno e mezzo e dunque l’eccezionalità s’è fatta normalità. Ma lo strumento del decreto-legge era stato pensato dall’Assemblea costituente per far fronte a casi eccezionali limitati nel tempo, non ad eventi che – seppur drammatici – durano anni e anni. Se il governo avesse voluto esercitare i pieni poteri, che la Costituzione chiama “poteri necessari”, avrebbe dovuto farsi deliberare dalle Camere lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione, ma non siamo in guerra. O forse sì, la vulgata della cosiddetta “guerra contro il virus”.
Cosa dice la Costituzione
Restiamo sul terreno del diritto. Il decreto-legge n. 111/2021 verrà convertito in legge dal Parlamento entro il 5 ottobre, quindi saremo di fronte ad una legge di conversione. La legge però deve essere conforme alla Costituzione. L’art. 3 della Costituzione, al primo comma, non lascia scampo: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In tal caso il mancato possesso del green pass o la mancata vaccinazione rientrano sicuramente in quelle che l’art. 3 definisce “condizioni personali”, quindi vietare ad un docente di insegnare all’interno delle scuole o dell’Università (sospendendogli lo stipendio) o vietare ad un ragazzo di andare fisicamente all’Università (dopo aver pure pagato le tasse) rappresentano una evidente discriminazione. Ma v’è di più.