La legge di bilancio per il 2020 ha ripristinato la causa di esclusione dal regime forfetario dei lavoratori autonomi rappresentata dalla titolarità, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati per importo superiore a 30.000 euro, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato. Il ripristino di questa causa di esclusione (che era stata in vigore fino al 2018), pur entrando in vigore formalmente nel 2020, assume nella sostanza una efficacia palesemente retroattiva nell’istante in cui si pretenda di applicarla già per l’anno in questione.
È evidente infatti che, in tal caso, essa comporterà l’inapplicabilità sul 2020 del regime forfetario per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (relativi al 2019), con un evidente effetto di spiazzamento di molti contribuenti che, nelle more della sopravvenuta modifica normativa, avevano fatto legittimo affidamento sul vigente quadro normativo per organizzare di conseguenza la propria attività.
Si pensi, in particolare, a quanti, per cogliere più che legittimamente le opportunità fiscali messe a disposizione dal legislatore, possono aver optato nel corso del 2019 per un part time di lavoro dipendente con apertura a latere di partita IVA (con attività chiaramente non destinata ad essere svolta a favore dello stesso datore di lavoro o di altri soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, posto che altrimenti si incorrerebbe in altra causa di esclusione) e si ritrovano in questo inizio di 2020 nella impossibilità di avvalersi del regime forfetario perché nel 2019 erano titolari di redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro e il relativo rapporto di lavoro non è cessato, ma è stato soltanto trasformato in part time.
In sede di emanazione degli indirizzi di prassi operativa agli uffici, una riflessione su questo aspetto da parte dell’Agenzia delle Entrate sarebbe opportuno, tenuto anche conto che la finalità della causa ostativa in questione è palesemente quella di impedire che, in un dato periodo di imposta, un contribuente possa avvalersi del regime forfetario se in un dato periodo di imposta è titolare anche di redditi di lavoro dipendente o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.
La compatibilità implicita tra regime forfettario per lavoro autonomo e titolarità di redditi di lavoro dipendente o assimilati fino a 30.000 euro dovrebbe indurre ad interpretare la causa di esclusione, con riguardo al particolare caso del 2019, nel senso di ritenerla non applicabile se, nel corso del 2020, anche in assenza della cessazione del rapporto di lavoro, questi redditi si attestano al di sotto della soglia di 30.000 euro (ad esempio perché, nella seconda parte del 2019, il contribuente è passato da un contratto full time a uno part time).
Per altro, anche al di là del peculiare caso di disciplina transitoria 2019-2020, l’interpretazione della causa ostativa della titolarità di redditi di lavoro dipendente o assimilati meriterebbe maggiore cura di quella riservatagli. Infatti, nonostante la norma stabilisca che la causa di esclusione non si applica “se il rapporto di lavoro è cessato”, senza nulla specificare in ordine al momento della cessazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato di propria iniziativa interpretativa che, ai fini della disapplicazione della causa ostativa, la cessazione deve avvenire nell’anno precedente.