In verità, considerata la già ricordata ratio della causa ostativa, non è un caso che la norma non espliciti un termine “finale” per la rilevanza della cessazione del rapporto di lavoro. L’inoperatività della causa di esclusione, in accordo con la sua ratio, dovrebbe sussistere anche se il rapporto di lavoro cessa nei primi mesi dell’anno stesso (e dunque non soltanto se cessa entro la fine dell’anno precedente), purché ovviamente i redditi di lavoro dipendente nell’anno stesso, per effetto dell’avvenuta cessazione, non superino la soglia di 30.000 euro.
Su questi aspetti di disciplina transitoria 2019-2020 e di rimeditazione della disciplina “a regime” sarebbero senz’altro utili contributi di positivo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Enrico Zanetti, 13 gennaio 2020