Economia

Rischia di saltare il Bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Quante notizie stanno sfornando in questi giorni gli organi che gestiscono la macchina del superbonus e delle altre agevolazioni fiscali in ambito edilizio!

Oltre a correre dietro alle pratiche in corso, occorre tener d’occhio le circolari e gli interpelli che quasi ogni giorno vengono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

UN LAVORONE INSOMMA!

Per esempio, abbiamo tra le mani un’altra

NOTIZIA SCOTTANTE

che potrebbe far girare la testa.

Parliamo nuovamente di bonus 75% dedicato alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

A giudicare dalle indiscrezioni, nella scorsa megacircolare n. 23/E, al paragrafo 3.5 l’Agenzia delle Entrate avrebbe

NEGATO l’applicazione della suddetta agevolazione per i casi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui l’intervento venga inquadrato come ristrutturazione edilizia.

Un’affermazione che ha generato

GRANDE PERPLESSITÀ E CONFUSIONE

anche perché la motivazione dietro queste parole deriva dal fatto che il beneficio riguarda

lavori realizzati su edifici già esistenti

onde per cui il bonus non spetterebbe né durante il momento di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati con demolizione e successiva ricostruzione, pur trattandosi di ristrutturazione edilizia mantenendo la stessa volumetria dell’immobile preesistente.

Persino la recente circolare 28/E sottolinea la necessaria condizione di esistenza degli edifici condivisa da quasi tutti i bonus edilizi attualmente in vigore…cosa che in realtà non impedirebbe di parlare di ristrutturazione quando le caratteristiche lo permettono anche nella demolizione e ricostruzione.

Riguardando rapidamente i bonus, non sembrano esserci preclusioni per il bonus casa al 50%, né per il superbonus, né tantomeno per il sismabonus ordinario o maggiorato.

L’unica eccezione che possiamo trovare è forse quella legata al bonus facciate, per il quale non è ammessa nella ristrutturazione nella forma di demolizione e ricostruzione.

E non sono finite qua le varie interpretazioni!

La questione si infittisce tra l’altro se pensiamo che l’eliminazione delle barriere architettoniche la ritroviamo sia nell’articolo 119 come intervento trainato sia nell’ecobonus che nel sismabonus, ma anche nell’articolo 16-bis del TUIR alla lettera e).

Resta dunque da capire se secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficio risulta incompatibile anche nell’ipotesi in cui l’intervento viene eseguito come ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Diciamo che dal punto di vista soggettivo la circolare 23/E fornisce dei chiarimenti rassicuranti.

Non possiamo dire lo stesso per quello oggettivo: ancora poco chiara è la questione sui limiti di spesa per le unifamiliari, i condomini e le unità autonome, se sia limitata agli immobili abitativi o estendibile anche a quelli con diversa destinazione.

Fabiola Pietrella, 19 settembre 2022