Un addio atteso e puntualmente arrivato: Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. E non è tutto: perché ora viene eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea.
Lo dice la legge di Bilancio 2022: e tali somme saranno a carico del bilancio dello Stato. Queste le novità contenute nel nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1 gennaio 2022, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
E per il debitore cosa ci sarà? A suo carico, recita ancora la legge, resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. C’è da dire però che la stessa legge indica che i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.
Dunque tutti gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1 gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.
Come indicato nel provvedimento datato 17 gennaio, nelle cartelle esattoriali spariscono alcune voci aggiuntive che, commisurate alla somma dovuta, contribuivano a far salire l’importo del debito accumulato. Nello specifico: viene abolita la quota oneri di riscossione fissa del 3 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.
In caso di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo. Mentre la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute; e la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione, restano a carico del debitore.
Lorenzo Palma, 20 gennaio 2022