Economia

Cessione del credito: proroga per il superbonus

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera al prolungamento della scadenza del superbonus

dal 30 giugno al 31 dicembre 2022

per le persone fisiche che eseguono lavori in villette e case a schiera e che al 30 settembre hanno completato il 30% dei lavori.

Ma questo lo sapevamo già, non serve ripeterlo!

E invece no, perché forse non ti sei accorto che

è ammessa anche l’ipotesi in cui i lavori

“siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data”.

Questa è una delle tante indicazioni sfornate nella nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 33/E.

Documento nel quale è stato finalmente definito che i pagamenti effettuati fino al 30 settembre 2022 non sono determinanti ai fini del calcolo del 30% dei lavori completati al 30 settembre 2022.

Ma attenzione, perché c’è ancora dell’altro da sapere.

GLI ESCLUSI

Anche sulla questione degli interventi da valutare per il calcolo del 30%

è possibile e non obbligatorio

includere nel computo dei lavori

“anche i lavori non oggetto del superbonus”.

Dunque potrebbe essere considerato superfluo (o no, a seconda dei casi) indicare i lavori non agevolabili.

La circolare riporta un esempio di un intervento che ha complessivamente un costo pari a € 100mila ripartito in € 60mila ammessi al bonus casa e € 40mila utilizzati per il superbonus.

In base alle direttive dell’Agenzia

“è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, pagamenti pari a 12mila euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti”.

È bene notare un fatto.

Nell’ultima versione del documento è stato sostituito il termine “pagamenti” con quello di “lavori”, una correzione obbligatoria se consideriamo che la proroga a fine anno vale anche per quei 12mila € non pagati prima del 30 settembre.

L’importante è che il 30% delle opere venga raggiunto a fine settembre.

È naturale tuttavia che comunque i pagamenti debbano essere eseguiti entro il 31 dicembre per poter fruire del superbonus.

Pertanto la modifica lessicale posta alla circolare 33/E rappresenta una chiara conferma del fatto che per poter raggiungere il 30% non è tanto importante l’aver completato quei pagamenti, quanto l’aver eseguito il 30% degli interventi sulla base del calcolo delle opere complessive da portare avanti.

Fabiola Pietrella, 18 ottobre 2022