Salvacondotto vecchi crediti bonus edilizi: cosa fare?

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Ci avviciniamo sempre di più verso la scadenza del 30 settembre per i visti delle unifamiliari.

Ma la gara a cui stiamo assistendo oggi riguarda i crediti dei bonus edilizi.

In attesa della conversione del decreto Aiuti-bis, aleggia una certa perplessità riguardo gli interventi che stanno per ottenere l’approvazione sulla responsabilità della circolazione dei crediti provenienti dai bonus edilizi.

Quello che preoccupa è

L’APPLICAZIONE PRATICA.

Tra i primi punti a voler essere chiariti vi è proprio quello legato al concorso nella violazione da parte dei fornitori che procedono all’applicazione dello sconto o cessione del credito che, ti ricordo, subiscono le conseguenze della responsabilità solidale con il primo beneficiario del bonus.

Una cosa non da poco, di cui abbiamo già discusso in una delle scorse newsletter, che si verifica solo in presenza di “dolo o colpa grave” del fornitore o cessionario.

Anche se, ripeto, tale disposizione va vista concretamente.

Quello che molti si stanno domandando è:

Perché finora non è stato seguito questo filone?

Si potrebbe ipotizzare un concorso per “colpa lieve”?

DUBBI CHE AFFIORANO

Ponendo attenzione alla seconda parte della normativa che tratta la nuova specifica fattispecie concernente la limitazione della responsabilità, questa si applicherà solo per i crediti transitanti provvisti di visti di conformità, asseverazioni di congruità e attestazioni tecniche.

In parole povere, in tutti quei casi in cui il credito transita legittimamente senza asseverazioni,

potrebbe scattare la responsabilità solidale per il fornitore o il cessionario anche in assenza di dolo o colpa grave.

Era meglio forse quando era peggio dunque, a prima della stesura e approvazione dell’emendamento?

Quale sarebbe il destino dei crediti che circolano privi della suddetta documentazione allegata?

Tale situazione potrebbe verificarsi in due casi, entrambi esclusi dal superbonus:

  • crediti relativi alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021;
  • interventi di edilizia libera o lavori con importo complessivo non superiore a € 10.000.

Tenendo sott’occhio la seconda parte dell’emendamento in particolare nella sezione concernente i crediti cumulati prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione di visti, asseverazioni ed attestazioni, il cedente ha l’onere di acquisire tale documentazione allo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

Infatti nell’ultima versione della disposizione si legge che tale casistica si verifica quando

cedente e fornitore coincidono.

È evidente che di confusione in giro ce n’è…eccome!

All’origine di questo cortocircuito potrebbero esserci questi fattori:

  • il fatto che visti, asseverazioni e attestazioni hanno come destinatario il primo beneficiario dei bonus edilizi, senza per nulla considerare i successivi cedenti/cessionari;
  • la maggior parte dei crediti che transitano senza questi documenti risultano già acquisiti da fornitori e banche, in base alle disposizioni del decreto Antifrode, dunque non riguardano più il primo soggetto;
  • la forte volontà dei fornitori di evitare la responsabilità solidale e di consentire al credito un’altra possibilità di circolazione evitando di essere accusati in fase di compensazione.

Da qui piovono a cascata tutti i problemi della nuova disposizione.

Il fornitore che non riesce a dotarsi di tutta la documentazione richiesta rischia la responsabilità anche per colpa di lieve entità.

Per cui, i costi per il beneficiario potrebbero subire un ulteriore aumento.

Ci mancava solo questa!

Inoltre, la corsa al risanamento delle pratiche, pur considerando che la solidarietà del fornitore non è esattamente un problema del beneficiario del bonus. Dubito infatti che sia disposto a sostenere tale costo, oltre che a ritirare fuori tutti i documenti.

Oltretutto, manca ancora un ultimo chiarimento assai importante:

coloro che acquistano il credito dalla banca non possono incorrere in alcuna responsabilità solidale poiché

  • non può essere legato alla violazione commessa dal primo beneficiario che neppure conosce;
  • l’acquisto è stato fatto da un soggetto qualificato che ha eseguito tutti i controlli del caso.

Fabiola Pietrella, 22 settembre 2022

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