Caro lettore,
“Dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende…”
diceva una famosa canzone riesumata dal passato.
In effetti anche nel caso odierno del complesso sismabonus, il valore percentuale della detrazione dipende da vari fattori, tra cui l’asseverazione.
A BREVE TI DARÒ TUTTE LE RISPOSTE CHE CERCHI
Ad oggi sappiamo che la presentazione dell’asseverazione antisismica in forma tardiva non permette l’accesso al superbonus.
Eppure ciò non vuol dire necessariamente che non si possa fruire
del vecchissimo sismabonus ordinario (che forse nemmeno ricordi)
che prevede
una detrazione del 50%,
valore che va rateizzato nell’arco di 5 anni, valido sia per le abitazioni private che per le unità produttive.
Andando a ricercare nella normativa, potresti trovare dei chiarimenti all’articolo 16 del TUIR, al comma 1, lettera i), contenente le disposizioni relative agli interventi antisismici di recupero del patrimonio edilizio ammessi a detrazione: adozione delle misure antisismiche e messa in sicurezza statica dell’edificio.
Per risparmiarti del tempo a leggere tutta la legge, ti fornisco l’indicazione sulle spese documentate per le quali
spetta una detrazione del 50% per un limite massimo di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare, rateizzabile in 5 rate annuali.
NON TI CONFONDERE CON IL BONUS RISTRUTTURAZIONI!
Il sismabonus ordinario differisce dalle altre agevolazioni in quanto prevede gli interventi antisismici realizzati
su immobili adibiti ad abitazione privata,
oppure
di attività produttive
situate in zona sismica di tipo 1,2,3
e CHE NON COMPORTANO MIGLIORAMENTI DI CLASSE.
Sei stato attento?
RIPETO
Non altre tipologie di immobili: residenziali e quelli utilizzati per usi produttivi.
Allora perché a qualcuno sento dire che se non rientra nel 110% allora entra nel vecchio Sismabonus?
Penso che a qualcuno sia sfuggito che anche il vecchio sismabonus al 50%, e quello piu’ recente 70/80%, NON E’ PER TUTTI GLI IMMOBILI.
In uno dei suoi innumerevoli pareri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che l’agevolazione non spetta esclusivamente ai soggetti IRPEF, ma include anche gli IRES.
MA NELLA VITA C’È SISMABONUS E SISMABONUS
Il sismabonus cosiddetto rafforzato, si distingue da quello ordinario in quanto, pur ammettendo le stesse tipologie di interventi incluso l’ambito di rateizzazione e ambito soggettivo, presenta aliquote detrattive diverse
dal 70% all’80%, percentuali che dipendono dalla riduzione della classe di rischio sismico e se questi lavori vengono eseguiti su specifiche unità immobiliari o su parti comuni di edifici condominiali.
Per questo tipo di interventi si stabilisce che:
“con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Per farla breve
solo per il sismabonus rafforzato (ALIAS 70/80%) si parla dell’attestazione di efficacia degli interventi.
Una conferma che ci viene data anche dal DM n. 58 del 2017, dove si legge all’articolo 3 che
“il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. L’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge n. 63 del 2013”.
Dunque cosa abbiamo imparato da questa mail?
- Il sismabonus (anche quelli del passato) non è applicabile a tutti gli immobili;
- l’asseverazione antisismica è imposta solo per il sismabonus rafforzato e non anche per quello ordinario.
In tal caso quindi la presentazione tardiva (o assente) dell’ormai famosissimo All. B non reca alcun problema (ma resta il 50%).
Un caro saluto
Fabiola Pietrella