Al buio ed al freddo: e non per nostra volontà. Potrebbe sembrare un problema remoto, in realtà nel corso degli anni molti consumatori dei servizi di luce e gas si sono trovati in spiacevoli situazioni dopo la dichiarazione di fallimento dell’azienda con la quale avevano stretto un contratto di fornitura per la loro utenza.
Naturalmente la paura della maggioranza dei consumatori, una volta aver ricevuto la dichiarazione ufficiale del fallimento dell’operatore con il quale si aveva stipulato un contratto di fornitura, è quello di rimanere senza servizi fondamentali, come la luce e il gas nelle abitazioni. In realtà i consumatori sono tutelati dall’dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): una misura per evitare che ci siano disservizi o interruzioni di fornitura.
E questo perché qualora il fornitore si sia avvalso della pratica di cessazione del contratto dal cliente (secondo l’art. 16 Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04), lo stesso ha comunque diritto alla continuità di fornitura, e il servizio viene mantenuto attivo mediante un subentro al Fornitore di Ultima Istanza.
Questa fornitura è un servizio che viene attivato dal distributore competente nella zona in cui si trova l’utenza, quando al cliente non vengono più garantite le forniture di luce e gas, pur essendo connesso alla rete e potendo quindi continuare a usufruire dei servizi. In questo caso particolare, il servizio di fornitura viene affidato a uno specifico fornitore, selezionato dall’acquirente unico, chiamato, appunto, “fornitore di ultima istanza”. E dovrà agire nei confronti dell’utente secondo quanto stabilità dall’Autorità anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare al cliente.
Ma bisogna fare attenzione ad una clausola fondamentale: Il Servizio di Ultima Istanza può essere attivato solo nel caso in cui le utenze si trovino senza fornitore, per cause indipendenti dalla volontà del cliente domestico, con consumi non superiore a 200.000 Smc/anno, oppure, con usi diversi e consumi non superiori a 500000 Smc/anno.
Di fatto il Fornitore di Ultima Istanza opera solo in un numero limitato di casi, e dal servizio sono esclusi i clienti che hanno consumi elevati. Inoltre, i requisiti per accedere al servizio non sussistono se la causa della risoluzione del contratto è legata alla morosità del cliente. Altrettanto fondamentale per il cliente sono le condizioni economiche applicate nel Servizio di Ultima Istanza, definite dall’Autorità.
I responsabili del servizio sono tenuti ad applicare i costi del mercato tutelato: le condizioni economiche previste dall’ARERA per i clienti aventi diritto al servizio di tutela per il primo periodo di erogazione del servizio fissato a 6 mesi; e le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro offerto dal fornitore per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.
Il FUI entrante è tenuto a comunicare entro 15 giorni il subentro al cliente che ha comunque la facoltà di decidere di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con un gestore del mercato libero. È importante, tuttavia, prima di scegliere una nuova offerta luce e gas, valutare scrupolosamente i propri bisogni di consumo. Avere le idee chiare per il cliente è, infatti, fondamentale per non sbagliare offerta e riuscire a risparmiare sulle bollette delle utenze.
Lorenzo Palma, 3 dicembre 2021