Affrancamento? Come sfruttarlo al meglio

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Tra le varie novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1° di gennaio di quest’anno, ci sono aspetti fiscali che interessano il mondo degli investitori e dei consulenti finanziari impegnati nell’assistere i clienti anche negli aspetti di carattere fiscale.

Vediamo quali sono i punti meritevoli di attenzione:

  • la Legge prevede la possibilità di affrancare il prezzo fiscale di quote di fondi comuni d’investimento (i cosidetti OICR sia italiani che esteri: Sicav, Sicaf, SGR, ETF, Fondi Immobiliari) versando un’imposta sostitutiva del 14% sui proventi latenti (non realmente realizzati). l 14 % viene dunque calcolato sulla differenza tra il valore al 31.12.2022 del fondo e il suo costo fiscale (costo di acquisto o di sottoscrizione).

 

  • Il contribuente pare abbia facoltà di fare cherry picking ossia di scegliere quale OICR affrancare senza dover necessariamente estendere l’operazione a tutto il portafoglio. Ovviamente, il valore al 31.12.2022 degli strumenti finanziari scelti deve essere maggiore del rispettivo costo medio di carico (i fondi devono essere dunque in plusvalenza al 31.12 .2022).

 

  • La Legge dice che l’affrancamento si estende a tutte le quote di fondi per “categorie omogenee”. Sarà possibile, dunque, scegliere i fondi ma tra categorie omogenee che sono tantissime e variano a seconda di quale caratteristica si intende prendere a riferimento (es: fondi ad accumulo vs fondi a distribuzione; fondi di diritto italiano vs fondi di diritto estero, ecc). Ad oggi, non è molto chiaro questo aspetto. Risulta dunque complesso esprimersi in maniera ragionevole in proposito.

 

  • Nel caso l’investitore decida di avvalersi dell’affrancamento, l’imposta sostitutiva del 14% sulla plusvalenza del fondo affrancato al 31.12.2022, dovrà essere versata entro il 30.06.2023. L’Istituto di credito presso il quale si detiene il deposito titoli fungerà da sostituto d’imposta provvedendo al calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta nonché all’aggiornamento del costo di carico fiscale che, post-affrancamento, sarà pari al valore della quota del fondo rilevata al 31.12.2022.

 

  • Per chi si avvale dell’affrancamento delle polizze assicurative, l’imposta sostitutiva del 14% dovrà essere versata entro il 16.09.2023, sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati. L’operazione, come per i fondi, può essere esercitata per singola polizza qualora vi sia plusvalenza. La facoltà è estesa ai contratti di assicurazione per polizze rami I e V, che non potranno essere riscattati prima dell’01.01.2025 (sono esclusi dall’affrancamento i contratti con scadenza entro il 31.12.2024).

Nella valutazione sulla convenienza o meno all’adesione dell’operazione di affrancamento si dovrà:

– valutare se lo strumento in plusvalenza al 31.12.2022 sia o meno soggetto ad un’aliquota di tassazione ordinaria superiore al 14%. Questo è il caso di quegli strumenti che non investono prevalentemente in Titoli di Stato e/o assimilati, in quanto questi ultimi sono soggetti ad una tassazione del 12,5%;

– valutare l’andamento futuro del fondo (stima non semplice: a meno che qualcuno abbia poteri predittivi sull’andamento dei mercati finanziari). Bisogna dunque essere consapevoli del fatto che se il prezzo del fondo per il quale si è esercitato l’affrancamento scende rispetto al prezzo rilevato al 31.12.2022, l’imposta sostitutiva versata non sarà più recuperabile.

L’aspetto fiscale non è mai semplice soprattutto quanto si presentano delle novità di prima applicazione che vanno interpretate.

E’ importante comunque non dimenticare che gli investitori hanno anche questa opzione di scelta che possono prendere in considerazione per valutare, col proprio consulente, se e in che modo trarne benefici fiscali.

Emanuela Cappellazzo, 7 febbraio 2023

 

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