Politica

Egitto e Bangladesh paesi “sicuri”. Lo diceva pure il ministro del Pd

I due Stati della sentenza sui centri in Albania ammessi alla formazione militare in Italia

Ogni anno è redatto un documento ministeriale, firmato dal ministro della Difesa di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze, ove è disciplinata l’ammissione ai corsi di formazione della Difesa italiana del personale straniero. Tale documento è redatto, verosimilmente, previa consultazione con parte delle articolazioni dello Stato deputate alla sicurezza “esterna/interna del Paese”. Si può chiaramente comprendere quanto sia dedicata l’ammissione di personale militare ai corsi Difesa italiana, essendo i frequentatori stranieri nelle condizioni di fruire di parte di informazioni importanti che possono -anche- riguardare aspetti sensibili per la nostra nazione.

Nel documento in argomento, come evincibile, Egitto e Bangladesh già a partire dall’Anno Accademico 2021-22 erano stati ammessi (in rete consultabile il Decreto 2021-2022).

Alla voce “Relazione illustrativa”, dell’atto in argomento, secondo capoverso, è disciplinato che l’ammissione sia subordinata all’aspetto che per lo Stato richiedente “a) non sia in corso embargo; b) non siano state accertate, da parte delle Nazioni unite o dell’Unione Europea, violazioni della convenzioni internazionali in materia dei diritti dell’uomo”.

Sempre nello stesso documento è statuito che il MAECI, il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Cooperazione Internazionale, verifichi il rispetto delle sopra citate clausole, quindi anche della clausola in cui è previsto che gli Stati ammessi non violino -in alcuna maniera- le convenzioni internazionale in materia di diritti dell’uomo.

Alla pagina uno, si legge: “Ritenuta (…) l’opportunità di accogliere le richieste in considerazione delle esigenze di politica estera e degli amichevoli rapporti intercorrente tra l’Italia e gli Stati interessati”.

È ovvio ed è superfluo dire che tali documenti redatti dal Ministero della Difesa, hanno alla base elementi valutativi quantomai precisi ed aderenti. In primo luogo perché esistono i nostri canali diplomatici nazionali che vivono in quegli Stati, diplomatici, ufficiali di collegamento delle Forze Armate, altri organi, che sono il termometro dello stato di salute di quelle nazioni, che, certamente, ben relazionerebbero nel caso in cui ci fossero discrepanze rispetto alle condizioni richieste per l’ammissione.

A questo punto, da operatore del diritto, che basa il proprio convincimento su prove documentali certe, ritengo ovviamente, fino a prova contraria, che i documenti di Stato -redatti da chi è deputato a fare questo-, non possano essere considerati carta straccia. Nel dettaglio, se gli organi costituzionalmente preposti agli esteri, Farnesina e Difesa, ritengono questi Stati “idonei” nel rispetto dei diritti umani, nessun altro organo può valicare tale funzione, soprattutto a livello informativo, perché sono gli unici detentori di tale prerogativa.

Allo stesso modo, pertanto, preoccupa che l’Egitto sia stato ritenuto paese non sicuro: difatti l’intera Europa, gli Esteri dell’intera Europa, compresa ovviamente l’Italia, nel marzo 2024, hanno siglato un memorandum, alla presenza del presidente Ursula Von Der Leyen, in cui è stato stabilito che l’Egitto fosse idoneo per ospitare parte dei rifugiati provenienti dalla Striscia di Gaza.

Delle due l’una: o è uno Stato idoneo oppure no.

Bisognerà decidere, per il prossimo futuro dunque, quale potere si occuperà per la nostra nazione di politica estera.

Annalisa Imparato
*Sostituto Procuratore della Repubblica, Consulente Giuridico della Commissione parlamentare Ecomafia e Consulente giuridico per la formazione del personale militare per il Ministero della Difesa

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