Al punto 4 il report aggiunge: “Che il decreto legge non rappresenti un’idonea base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi è stato fatto presente anche dal Garante per la Protezione dei dati personali proprio in relazione alla questione del trattamento sistematico e non occasionale dei dati personali anche relativi alla salute su larga scala comunicati attraverso il green pass: richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, secondo cui deve esistere proporzionalità tra finalità di interesse pubblico perseguita e trattamento dei dati personali. Il Garante nel parere n. 156 del 21 aprile 2021 ha ritenuto con riferimento al dl n. 52/2021 – tra l’altro adottato in dispregio delle procedure previste dalla normativa sulla privacy – che ‘soltanto una legge statale può subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà all’esibizione di tale certificazione’”.
Un report molto articolato che potrebbe esser l’apripista per un dibattito serio sul green pass ed offrire anche l’opportunità di ragionare su eventuali soluzioni diverse e molto più flessibili ed efficaci, rispetto all’attuale green pass.
Carlo Toto, 11 agosto 2021