I costituzionalisti bocciano il green pass

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L’Osservatorio Permanente per la Legalità Costituzionale ha realizzato un report molto dettagliato e rigoroso sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass. Lo studio si articola su 5 punti: una premessa metodologica; il quadro di riferimento normativo europeo; l’introduzione della certificazione verde: continuità o discontinuità con il green pass europeo?; Covid pass e obbligo vaccinale: simul stabunt simul cadent?; Green pass, diritto a (non) vaccinarsi e principio di non discriminazione. Un lavoro di 25 pagine che innalza il livello della discussione e del confronto sul tema del green pass. Interessante evidenziare alcuni passaggi presenti nel punto 3 dell’analisi dell’Osservatorio Permanente per la legalità Costituzionale:

“Al momento l’impressione è che con l’ultimo suddetto decreto legge, l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del diritto europeo in materia di green pass, ovvero la facilitazione della libertà di circolazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria. Al contrario il d.l.n. 105/2021 sembrerebbe conferire al green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato. Prima dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto-legge, che impedisce ai cittadini privi di green pass di svolgere determinate attività e di poter accedere ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana, il quadro normativo espresso dal nostro ordinamento sembrava porsi in armonia con quello europeo e non se ne ravvisavano profili di possibile illegittimità costituzionale”.

E ancora: “In relazione al suddetto decreto legge, sorgono pertanto plurimi ordini di problemi, perché diverse sono le dimensioni giuridiche coinvolte: 1. sotto il profilo generale, possibile violazione dell’ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva; 2. presunta violazione del dato costituzionale, laddove, pur in assenza di un obbligo vaccinale e di un serio dibattito parlamentare come accaduto in Francia, s’introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del green pass”.

Al punto 4 il report aggiunge: “Che il decreto legge non rappresenti un’idonea base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi è stato fatto presente anche dal Garante per la Protezione dei dati personali proprio in relazione alla questione del trattamento sistematico e non occasionale dei dati personali anche relativi alla salute su larga scala comunicati attraverso il green pass: richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, secondo cui deve esistere proporzionalità tra finalità di interesse pubblico perseguita e trattamento dei dati personali. Il Garante nel parere n. 156 del 21 aprile 2021 ha ritenuto con riferimento al dl n. 52/2021 – tra l’altro adottato in dispregio delle procedure previste dalla normativa sulla privacy – che ‘soltanto una legge statale può subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà all’esibizione di tale certificazione’”.

Un report molto articolato che potrebbe esser l’apripista per un dibattito serio sul green pass ed offrire anche l’opportunità di ragionare su eventuali soluzioni diverse e molto più flessibili ed efficaci, rispetto all’attuale green pass.

Carlo Toto, 11 agosto 2021

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