Il ruolo del Quirinale? Difendere il sentimento del popolo

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Dopo le due giornate di consultazioni Quirinalizie e le dichiarazione del Presidente Mattarella di ieri sera, vorrei proporvi un pezzullo di un costituzionalista democratico, così si dice, che nessuno dei benpensanti potrà contestarvi. Me lo ha proposto un nostro commensale e lo ringrazio. Costantino Mortati fu eletto per la Democrazia Cristiana all’Assemblea Costituente e fece parte della Commissione dei 75: insomma gran parte della nostra carta è debitrice del suo pensiero.

Sentite cosa scriveva del ruolo del Quirinale e del fatto che il suo compito è quello di accertare la “concordanza tra corpo elettorale e parlamentare”. In particolare dice Mortati, il Presidente della Repubblica dovrebbe segnalare le “gravi disarmonie” rispetto al sentimento del popolo. Come la chiamate l’attuale situazione in cui ci troviamo e per la quale, non solo i sondaggi danno la Lega al 38% e i grillozzi polverizzati, ma le stesse elezioni europee hanno ribaltato i pesi del parlamento?

Leggete bene: “Sembra più consono all’indole di governo parlamentare considerare la presunzione di concordanza fra corpo elettorale e parlamentare (presunzione che sta alla base della podestà di quest’ultimo di determinare l’indirizzo politico generale dello stato, vincolante gli altri organi) non assoluta, ma relativa, subordinata cioè alla possibilità di un accertamento in ogni momento della sua reale fondatezza. E poiché ciò è ottenibile attraverso la consultazione del corpo elettorale, da effettuare con lo scioglimento anticipato delle camere o con il referendum, occorre affidare ad un organo indipendente dal parlamento un compito siffatto, diretto alla constatazione di eventuali disarmonie fra corpo elettorale e parlamento. Tale organo dovrebbe essere appunto il Capo dello Stato, ed a lui pertanto rimane affidata quella parte della funzione del governo consistente in una suprema sopraintendenza dell’attività degli altri organi costituzionali, non allo scopo di indirizzarla in un senso o nell’altro intervenendovi attivamente, bensì solo per compiere presso gli organi stessi un’opera di segnalazione delle eventuali gravi disarmonie che potessero rilevarsi rispetto al sentimento o alle esigenze espresse dal popolo, o per effettuare un appello al popolo stesso, attraverso l’impiego dell’istituto dello scioglimento anticipato, quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno.”

Costantino Mortati

Istituzioni di Diritto Pubblico, Cedam 1958, Pagg. 369+370

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