In Italia si può requisire un immobile per due anni

La decisione della Consulta: legittimo applicare il blocco degli sfratti. E i proprietari?

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C’era una volta il diritto di proprietà. Potrebbe limitarsi a questa frase il commento alla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha giudicato “non fondata” la questione di legittimità del blocco degli sfratti in atto da più di 600 giorni. Secondo la Consulta, dunque, non contrasta con la Costituzione della Repubblica italiana il fatto che per quasi due anni (il blocco è iniziato il 17 marzo 2020 e il suo termine è attualmente previsto per il 31 dicembre) venga impedita per legge l’esecuzione di provvedimenti giudiziari che hanno ordinato la restituzione ai proprietari di immobili abusivamente occupati da quelli che un tempo erano inquilini.

Requisizione di fatto, niente reddito, niente risarcimenti, spese e tasse da pagare. Ma tutto ciò, secondo la Corte, non contraddice la nostra Carta fondamentale. Qualche giorno fa la Consulta ha pubblicato la sentenza, che era stata preannunciata con un comunicato stampa lo scorso 20 ottobre. Inutile entrare in dotte disquisizioni giuridiche: sulla – a nostro avviso palese – violazione della Costituzione italiana si sono ampiamente dilungati i giudici dei Tribunali di Trieste e Savona nelle rispettive ordinanze, anche sulla base delle argomentazioni portate dagli avvocati della Confedilizia.

La sostanza, stringendo all’osso la questione, è che per la Consulta – oltre che per il Parlamento e per gli ultimi due Governi – il “dovere di solidarietà economica sociale” esiste solo in capo ai proprietari. Scrive, infatti, la Corte che l’emergenza sanitaria “ha chiamato in causa la solidarietà economica e sociale a cui ciascuno è tenuto nell’esercizio dei propri diritti”. Il ragionamento della Consulta è che “i soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio rischiavano di vedere, per loro in particolare, aggravarsi quella situazione di difficoltà, che pure era di portata generale, giacché, nelle locazioni abitative l’oggetto del rilascio sarebbe stato anche l’abitazione, con incidenza, quindi, su un diritto inviolabile e, nelle locazioni non abitative, il rilascio avrebbe avuto ad oggetto un esercizio commerciale o un’azienda con pregiudizio del diritto di iniziativa economica privata, che parimenti è tutelato”.

E i proprietari?  Per loro non esiste la pandemia? Loro non hanno difficoltà? Non ha importanza. “In questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria – argomenta la Corte costituzionale – la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie. Al metro di questa maggiormente estesa discrezionalità, una misura come la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, appare quanto meno non manifestamente irragionevole”.

“Non manifestamente irragionevole”. Tradotto: cari proprietari, prendete e incassate. Del resto, in altra sentenza, con riferimento proprio alle procedure esecutive, la stessa Consulta aveva affermato che, in questa situazione di emergenza sanitaria, “il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe”, e ha aggiunto che “il legislatore ha voluto evitare che tanto l’esecuzione del rilascio degli immobili quanto le procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale potessero costituire causa di aggravamento delle difficoltà economiche e fonte di preoccupazioni ulteriori per i debitori esecutati”.

Secondo le ordinanze dei Tribunali di Trieste e Savona, il blocco degli sfratti violerebbe (fra gli altri) il diritto di proprietà, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, del locatore. Ma la Corte rileva che “un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell’individuo”. E “l’emergenza pandemica, con la conseguente crisi economico-sociale, costituisce senz’altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l’operatività della misura di sospensione”.

Il finale della sentenza ha poco a che fare con il diritto e molto con la politica. Scrive la Consulta: “Mette conto, infine, rilevare che, se l’eccezionalità della pandemia da Covid-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale”.

Ecco. L’unica parte condivisibile della sentenza è quella nella quale la Consulta rileva che “la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità”. Il punto, però, è che quel limite è stato raggiunto molto, molto tempo fa.

Giorgio Spaziani Testa, 16 novembre 2021

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