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Juventus penalizzata, ecco perché: tutta la sentenza

Le motivazioni della corte federale di Appello: dalla Juventus “un sistema fraudolento”

andre agnelli sentenza juventus

Le stavano aspettando tutti, almeno nel mondo del calcio. Sono le 36 pagine di motivazioni della sentenza che ha condannato la Juventus a 15 punti di penalizzazione e colpito gran parte della dirigenza bianconera, a partire dall’ex presidente Andrea Agnelli.

Le condanne

Il caso è quello delle cosiddette “plusvalenze fittizie“. La sentenza risale al 20 gennaio, quando la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso. Un anno fa la Juventus era stata assolta, ma l’inchiesta Prisma e le centinaia di ore di intercettazioni realizzate dalla procura di Torino hanno spinto il procuratore federale a chiedere una revisione del processo. Così ben 11 dirigenti della Vecchia Signora sono stati interdetti (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio), mentre tutti gli altri club (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti sono stati prosciolti.

Per leggere l’intero dispositivo della sentenza, basta cliccare qui. Qui sotto, vi proponiamo alcuni tra gli stralci più interessanti.

La condanna della Juve

Secondo il Tribunale, “è indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione”. Da qui la decisione di ribaltare la precedente assoluzione. I giudici hanno rigettato la contestazioni della Juve, secondo cui nessuno dovrebbe essere processato due volte per lo stesso reato. “Oggi – si legge – è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata”.

“Lo sapevano tutti”

Dopo aver letto le intercettazioni, i giudici federali si sono convinti che le “numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria””.

I giudici sono rimasti colpiti dalla “pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa”. Lo sapevano tutti: “Dal direttore sportivo di allora (Paratici) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo“.

Il libro nero di Paratici

Il famoso “libro nero di Paratici” viene indicato dai giudici come “inquietante”. “Un tale documento – si legge – non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro””. Cherubini aveva scritto quel Libro per usarlo nella trattativa per il suo contratto con Paratici. “Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP” – si legge – Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. – a prescindere da ogni ulteriore rilevanza – ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva”. “Da esso – continua la sentenza – si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro)”.

Il sistema delle plusvalenze

“Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. – si legge – è l’assenza di un qualunque metodo attendibile” sulle plusvalenze. “Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare”. E ancora: “Può accadere, per le ragioni più disparate, che si assista ad una operazione atipica, una tantum. Ma non può accadere che sistematicamente sia invertito il processo, come invece emerge dal nuovo quadro probatorio disponibile. Definire e anteporre un obiettivo di plusvalenze esclusivamente per ottenere un risultato economico finale, senza seguire alcun processo che sia razionale, dimostrabile e che non costituisca “un atto di fede” (come sopra invece ammesso dai responsabili della FC Juventus S.p.A.), non ha alcun fondamento prima logico poi bilancistico. In una simile prospettiva, cade qualsiasi ragionamento economico lecito e cade qualunque formalismo dovendo invece prevalere la sostanza sulla forma”. La conseguenza di un simile approccio “è un’alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso”. E infatti secondo il tribunale a causa delle plusvalenze “i bilanci della Juventus non sono attendibili”.

Perché 15 punti di penalizzazione

“Nel caso specifico – spiega la Corte – devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il Figc comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte;

Secondo i giudici, tutte queste considerazioni devono portare ad una “sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive”. Da qui i 15 punti in meno in classifica.

 

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