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La piovra del fisco: vogliono tassare anche le mance

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Eravamo abituati a che lo Stato ci mettesse le mani nel portafoglio o nelle tasche. Ora però, sembra proprio che voglia infilare i suoi odiosi tentacoli anche nella cassetta delle mance. È quanto stabilito dalla sezione tributaria della Cassazione con un’ordinanza depositata giovedì scorso nell’ambito di una causa che vede opposti l’Agenzia delle Entrate e un impiegato nel ruolo di capo ricevimento in un hotel della Sardegna.

Cos’ha stabilito la nuova sentenza

La Suprema Corte ha stabilito che le mance vanno considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e, per questo, vanno sottoposte a tassazione. Ecco perché ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e sentenziato, anche ripercorrendo i principi già espressi in una sua pronuncia del 2006 inerente le mance dei croupiers, che “in tema di reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali percepite dal lavoratore in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del dpr 917/1986 e sono pertanto soggette a tassazione”. Insomma, da ora in poi sarà lo Stato a tenersi il resto.

Annullata la precedente decisione

I giudici di piazza Cavour hanno dunque annullato la decisione della Commissione tributaria della Sardegna che in prima istanza aveva dato ragione al lavoratore ritenendo non tassabili le mance, data la loro “natura aleatoria” e in quanto “percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro”. L’uomo aveva ricevuto un avviso di accertamento per reddito da lavoro dipendente non dichiarato pari a 83.650 euro corrispondenti a mance.

Di parere opposto, però, è stata la Cassazione, secondo cui “deve essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione finanziaria” per cui “l’onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento”.

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