In realtà, questo aspetto indiretto non incide minimamente sulla propensione soggettiva all’evasione a monte (da contrastare con opportuni mezzi, quali ad esempio l’incentivo all’utilizzo della moneta elettronica), così come è pacifico che, nell’era della fatturazione elettronica obbligatoria verso privati e della trasmissione telematica dei corrispettivi, la fatturazione di operazioni è solo che un vantaggio sia in termini di consumi (che almeno vengono fatti), sia in termini di controlli (perché, quale che sia la forma di pagamento, gli acquisti vanno a implementare la base dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per le analisi del rischio evasione anche da parte degli acquirenti).
Considerato che 3.000 euro è la via di mezzo esatta tra il limite ragionevole di 5.000 euro e il limite ideologico di 1.000 euro, sarebbe auspicabile una conferma della misura e una maggior concentrazione, non solo nelle parole, sugli strumenti che, creando un effettivo contrasto di interessi, possono far emergere ciò che oggi la coincidenza di interessi mantiene sommerso.
Enrico Zanetti, 18 ottobre 2019