In linea generale la normativa rimane uguale. Si inasprisce, invece rispetto ai cosiddetti recidivi
• Guida in Stato d’ebbrezza: per i conducenti recidivi, è previsto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione. Sarà inoltre obbligatorio installare il dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero. Ritiro immediato della patente.
Per quanto riguarda il tasso alcolemico, ecco le regole:
- tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si rischia una multa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si rischia l’arresto fino a 6 mesi, un’ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
- oltre i 1,5 grammi per litro, c’è l’arresto con una pena da 6 mesi e un anno e un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni.
Per i neo patentati il tasso alcolico deve essere zero per tre anni.
In ogni caso, la guida in stato di ebrezza porta alla decurtazione di 10 punti dalla patente.
• Guida sotto effetto di droghe: Semplificazione delle procedure per l’accertamento di consumo di droghe, eliminando la necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica. La condotta sanzionata penalmente sarà la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, indipendentemente dallo stato di alterazione del conducente.
Cosa significa? Che se il test della saliva rileva una passata assunzione di sostanze stupefacenti, che spesso rimangono in circolazione diversi giorni, anche se al momento del controllo si è perfettamente lucidi si incorrerà comunque nella sanzione.
In caso di positività, è prevista la revoca della patente e l’obbligo di visita medico-legale, con divieto di riottenere la patente per tre anni.