Fermi tutti! Nel nuovo decreto legge la multa riguarda anche i vaccinati, sia quelli che sono in ritardo con la seconda dose che quelli che non hanno fatto la terza entro sei mesi dalla seconda. Si legge nel documento (Art.4 Sanzioni pecuniarie) in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrative pecuniaria di euro cento anche c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 previsti dall’articolo 9 comma 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87.
È lecito far pressione sui cittadini?
Secondo l’art. 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ma dove sarebbe il rispetto della persona umana quando il cittadino subisce la pressione di perdere lo stipendio, il lavoro e risulta perennemente discriminato ed escluso all’accesso ad attività commerciali e servizi pubblici?
Il green pass discriminatorio
Si potrebbe obiettare a questa domanda col fatto che le persone hanno diritto all’accesso a tutti i servizi pubblici e privati con il green pass base, ma più volte abbiamo fatto presente che il green pass, proprio nella sua essenza, potrebbe porsi in contrasto con l’art.3 della nostra Carta Costituzionale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Il green pass potrebbe attivare forme discriminatorie a quelle condizioni personali e sociali citate nell’ultima parte dell’articolo 3 della Costituzione? Aspettiamo una risposta dai Costituzionalisti alle nostre domande.