Open Arms, è il giorno dell’arringa di Salvini. Tutti gli errori dei pm in questo folle processo

Le considerazioni del Contrammiraglio (CP) r. Aniello Cuomo sull’inchiesta contro il vicepremier

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Salvini Open Arms

In un precedente intervento su questo sito, senza entrare nel merito della sussistenza dei reati attribuiti al ministro Matteo Salvini, è stata esaminata la natura dell’atto di assegnazione del P.O.S (Place of Safety) per dimostrare che la configurazione giuridica dell’atto costituisce il presupposto necessario l’individuazione della fattispecie di reato e del responsabile o dei responsabili del presunto atto omissivo su cui si fonda tutto l’impianto accusatorio. Si dubita che le considerazioni svolte nel precedente intervento possano avere rilievo nell’ attuale fase processuale, ma consentono di comprendere quale sia stato il filo conduttore delle fasi che hanno preceduto il dibattimento in corso.

Il ministro Salvini è attualmente imputato del concorso formale (la commissione di più reati con un’unica azione) dei reati di rifiuto di atti d’ufficio e di sequestro di persona aggravato, in quanto, secondo l’accusa, rifiutandosi di assegnare il P.O.S. (Place Of Safety) il luogo sicuro ove sarebbe dovuto avvenire lo sbarco dei naufraghi, avrebbe volontariamente trattenuto a bordo, in luogo ristretto, i migranti che, privati della loro libertà, sarebbero stati vittime di sequestro di persona da parte del ministro. Pertanto la commissione del reato di sequestro di persona sarebbe consequenziale al suo rifiuto ad assegnare il P.O.S che, secondo l’accusa,sarebbe stato un atto dovuto.

L’obbligo di rilasciare il P.O.S., come si legge nella memoria conclusionale, viene posto a carico del ministro Salvini perché “…solo il primo evento di soccorso si era verificato in zona SAR libica; l’Italia era divenuta lo “Stato di primo contatto”; nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2019, la Open Arms aveva fatto ingresso nelle acque territoriali italiane e, dunque, non poteva più parlarsi di un evento verificatosi in zona SAR libica.” La zona S.A.R., acronimo di SearchAnd Rescue, è l’area internazionalmente riconosciuta in cui lo Stato costiero ha la responsabilità delle operazioni di ricerca e soccorso marittimo. Di seguito, dopo una rappresentazione dei fatti come descritti nel decreto di sequestro del 20 agosto 2019 emesso dalla Procura di Agrigento e dalla memoria conclusionale della Procura di Palermo, si faranno alcune considerazioni di merito.

I fatti

Il 1° agosto del 2019, la nave Open Arms, in zona SAR della Libia soccorreva, in totale autonomia, 55 persone di varia nazionalità (di cui39 uomini, 14 donne e 2 bambini). Dopo averli imbarcati faceva rotta verso nord. La nave informava in via direttale autorità libiche ed il proprio Paese di bandiera, la Spagna, e dava comunicazione dell’evento anche ai centri nazionali di soccorso d’Italia e di Malta. Il Governo italiano informato di ciò dal Centro Nazionale di Soccorso italiano emetteva un provvedimento a firma dei ministri dell’interno, della difesa e delle infrastrutture, con il quale vietava alla nave l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque territoriali italiane temendo l’arbitrario trasporto di presunti clandestini in Italia.

Il giorno successivo, in zona SAR maltese, l’Open Arms dopo aver soccorso altri 69 migranti (di cui 16 donne, 2 delle quali in stato di gravidanza avanzato e 2 bambini piccoli) effettuava la comunicazione dell’evento al proprio Stato di bandiera (che invitava la nave a contattare il centro nazionale di soccorso maltese) ai centri nazionali di soccorso italiano e maltese. Quest’ultimo, chiamato ad intervenire si rifiutava di farlo, dichiarando di non essere né competente, né autorità di coordinamento perché l’intercettazione della barca dei migranti era avvenuta fuori dalla loro area SAR. La nave pertanto stazionava in acque internazionali in zona SAR maltese.

Il giorno 3 agosto, i mezzi della Guardia Costiera italiana si portavano sotto bordo della nave Open Arms che stazionava in acque internazionali in zona SAR maltese (dove sarebbe stata fino al 14 agosto) per trasportare a terra undici naufraghi bisognosi di cure (evacuazione medica). Da tale giorno e fino al 9 agosto la nave certificata per il trasporto di 19 persone, continuava a stazionare su decisione del comandante, in acque internazionali al largo di Lampedusa, in zona SAR maltese con 113 naufraghi a bordo, insistendo a chiedere il P.O.S. all’Italia ed a Malta. Nello stesso giorno 9 effettuava un altro soccorso di 39 persone in zona SAR maltese sotto il coordinamento della competente autorità che si rendeva disponibile allo sbarco soltanto delle persone imbarcate nella propria area SAR, ma non i naufraghi soccorsi nei primissimi giorni di agosto. Il comandante rifiutava il P.O.S. assegnato perché a suo dire temeva la reazione degli altri migranti che, soccorsi precedentemente, sarebbero dovuti restare a bordo. Dal giorno 9, quindi, la nave Open Arms, e fino al 14 continuava a stazionare al largo di Lampedusa, in attesa di un P.O.S. da parte delle autorità italiane e maltesi. Tra l’11 ed il 14 di agosto le autorità italiane e maltesi effettuavano l’evacuazione medica di 13 migranti.

Merita attenzione la mail inviata dalla nave ai centri di soccorso italiano e maltese ad al centro nazionale di soccorso spagnolo, che, come si legge, viene inserito in indirizzo perché il passare del tempo e la situazione in atto avrebbero richiesto una soluzione urgente che la nave sollecitava all’autorità spagnola.Il 14 agosto il Tar Lazio sospendeva il provvedimento interministeriale di divieto di accesso alle acque nazionali, “al fine di consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane (e quindi di prestare l’immediata assistenza alle persone soccorsemaggiormente bisognevoli, come del resto sembra sia già avvenuto per i casipiù critici)”.

Tra il 17 ed il 18 agosto i minori a bordo venivano fatti sbarcare a Lampedusa. Il giorno 18 agosto il Governo spagnolo indicava come P.O.S. il Porto di Algeciras che veniva rifiutato dal comandante della nave perché ritenuto impraticabile per la condizione a bordo dei migranti e per le condizioni del mare; pertanto il Governo spagnolo indicava il porto di Mahon a Minorca rifiutato anch’esso dal comandante della nave ritenne per gli stessi motivi precedentemente rappresentati. Il 19 agosto il P.O.S. veniva espressamente rifiutato dal Ministero dell’interno. Il 20 di agosto, in seguito al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, i migranti venivano autorizzati a sbarcare.

In base ai fatti descritti la pubblica accusa ha ritenuto che il Ministro Salvini si fosse reso responsabile del il reato di sequestro di persona aggravato per essersi rifiutato di assegnare il P.O.S., perché l’Italia era da ritenersi Stato di primo contatto dal 3 agosto, in quanto i mezzi della Guardia Costiera italiana erano intervenuti per effettuare la prima evacuazione medica e che pertanto dalla data di sospensione da parte del TAR, il Ministro sarebbe stato obbligato a concedere il P.O.S., atto ritenuto privo di discrezionalità e quindi dovuto.

Le disattenzioni della Procura

Il reato di sequestro di persona secondo la Procura, scaturirebbe dal rifiuto di atti d’ufficio del Ministro, obbligato a concedere il P.O.S. perché l’Italia dovesse essere ritenuta primo Stato di contatto, avendo effettuato un intervento di evacuazione medica il giorno 3 agosto. Dalla ricostruzione dei fatti operata con riferimento al decreto di sequestro della Procura di Agrigento ed alla memoria conclusionale della Procura di Palermo è del tutto evidente che:

  • Il primo soccorso è stato effettuato in area SAR libica;
  • Il secondo, in area SAR maltese secondo la nave soccorritrice; in area di diversa competenza secondo Malta, ma sicuramente non in area SAR italiana;
  • Il terzo soccorso in area SAR maltese e coordinato da Malta.

Quindi l’Italia che non ha assunto la direzione o il coordinamento di nessun soccorso nessun obbligo aveva ad indicare il P.O.S.

Molto forzata si ritiene sia la tesi che l’Italia debba essere definita Paese di primo contatto per aver effettuato un’evacuazione medica in acque internazionali perché come è noto l’evacuazione medica in acque internazionali viene attivata, su parere del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) nei confronti di una o più persone imbarcate che necessitano di cure urgenti e si conclude col trasporto di esse a terra per essere affidate ai competenti servizi sanitari.

Completamente diversa, quindi, dalla direzione e coordinamento di un soccorso marittimo. Ma quand’anche si volesse aderire all’interpretazione datane dalla Procura di Palermo non si può ignorare che il 9 agosto il centro di soccorso maltese ha preso incarico l’ultimo soccorso e che ha anche assegnato il P.O.S. rifiutato dal comandante perché limitato al solo sbarco dei naufraghi soccorsi.  Le norme internazionali in materia prevedono che il Paese di primo contatto resti responsabile del soccorso finche lo Stato responsabile dell’area SAR in cui si sia verificato l’evento non ne assuma la direzione.

Non si può ignorare, inoltre, che dagli atti risulta che lo Stato di bandiera sia stato sempre informato di tutti gli eventi. Contrariamente a quanto risulta dalle deposizioni rese dai testi, enfaticamente accreditati dalla Procura come esperti, non è affatto vero che lo Stato di bandiera non avrebbe avuto nessuna competenza o ruolo nella determinazione del luogo sicuro perché In assenza di indicazioni da parte dello Stato costiero, tale onere spetta allo Stato di bandiera, il quale deve attivare i meccanismi di cooperazione tra Stati, conformemente al paragrafo 3.1 della Risoluzione I.M.O. M.S.C. 167/78 “lo Stato di bandiera e lo Stato costiero dovrebbero avere delle efficaci disposizioni per la tempestiva assistenza per il comandante della nave, al fine di sbarcare le persone salvate”. Tali disposizioni non sono altro che una chiara sintesi delle disposizioni contenute nel capitolo 3 della Convenzione S.A.R.

Non solo, ma la Circolare FAL. 3/Circ. 194 dell’IMO, del 22 gennaio 2009, conferma il coinvolgimento dello Stato di bandiera ai fini dello sbarco dei naufraghi prevedendo che “tutte le parti coinvolte (ad esempio il Governo responsabile dell’area SAR dove le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri rispetto alla rotta pianificata dell’unita soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, gli Stati di origine e di residenza delle persone soccorse, lo Stato dal quale le persone sono partite, se noto, e l’Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dovrebbero cooperare al fine di assicurare che le persone soccorse vengano fatte sbarcare rapidamente”.

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In conclusione, nel caso in cui un comandante trovasse difficoltà a sbarcare i naufraghi per l’assenza di coordinamento dello Stato nella cui area SAR è avvenuto il soccorso, è lo Stato di bandiera che deve fornire le direttive alla propria nave chiedendo la cooperazione degli altri Stati.
Nel caso specifico, con riferimento alle segnalazioni e le denunce sulle precarie condizioni di salute dei migranti e dei minori a bordo, trasmesse dalla stessa nave anche al proprio Stato di bandiera, era quello dello Stato di bandiera intervenire perché “in virtù delle disposizioni riguardanti il diritto del mare, una nave che navighi in alto mare è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui batte bandiera; si tratta di un principio di diritto internazionale che, da una parte, ha portato la Corte [Corte Europea dei diritti dell’uomo] a riconoscere, nelle cause riguardanti azioni compiute a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato, come anche degli aeromobili registrati, casi di esercizio extraterritoriale della giurisdizione di quello Stato, e, dall’altra, ad affermare la giurisdizione anche nelle operazioni di salvataggio in alto mare.” (Corte di Cassazione, sz.6, n.15869/2022).

Come è evidente le omissioni e le violazioni della normativa internazionale sono iniziate ben prima del 14 agosto e non da parte del Ministro Salvini, processato per sequestro di persona aggravato per una presunta molto discutibile omissione. Per non appesantire ulteriormente la lettura e per brevità si omettono ulteriori e più approfonditi rilievi di natura giuridica in merito alla sussistenza dei reati ascritti al Ministro.

Contrammiraglio (CP) r. Aniello Cuomo, 17 ottobre 2024

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