Anche su questo punto il Protocollo spreca l’occasione di risolvere alcune criticità connesse a tale disposizione quali, ad esempio, la legittimità o meno dell’accordo ad introdurre condotte tipizzate piuttosto che a limitarsi a richiamare determinate condotte come riferibili ad illeciti già previsti dal contratto collettivo applicabile. È pur vero che, laddove volesse ricercarsi una qualche novità all’interno del Protocollo, la centralità della contrattazione collettiva in materia di regolamentazione del lavoro agile potrebbe essere vista come un punto a favore, anche se, a ben vedere, si tratta di una conseguenza obbligata dalla genericità delle previsioni introdotte dal legislatore del 2017.
Insomma, nessuna novità in arrivo nell’immediato in tema di smart working: si spera, ora, che la contrattazione collettiva possa cogliere l’occasione – sprecata in sede di Protocollo – per definire più compiutamente la disciplina di tale istituto al fine di incentivarne (e semplificarne) l’accesso una volta cessata l’emergenza.