Giustizia

Referendum giustizia, i quesiti spiegati in 5 minuti

Domenica 12 giugno urne aperte per cercare di cambiare il mondo della giustizia

Giustizia

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Le televisioni non ne parlano quasi, ma domenica 12 giugno gli italiani sono chiamati a votare per un referendum abrogativo in materia di giustizia. Cinque sono i quesiti ammessi dalla Corte costituzionale: sistema di elezione del Csm; equa valutazione dei magistrati nei consigli giudiziari distrettuali; separazione delle carriere; limiti agli abusi della custodia cautelare; abrogazione della Legge Severino. Noi siamo per il Sì a tutti e cinque i quesiti e lo abbiamo scritto, da ultimo, nel nostro libretto Referendum Giustizia: tutte le ragioni per votare Sì, uscito in questi giorni, ma oggi vorremmo occuparci di un quesito in particolare, quello sull’abrogazione della Legge Severino, oggetto di diversi punti di vista e valutazioni, che spingono anche coloro che sono favorevoli agli altri referendum ad avere dubbi su questo.

Che cos’è la Legge Severino

Sulla spinta di un’antipolitica dilagante prima delle elezioni politiche del 2013 il governo Monti adottò, su delega del Parlamento, il D.Lgs. n. 235/2012 (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo”). Il decreto prevede l’incandidabilità alla Camera e al Senato, oltre che al Parlamento europeo, di tutti i soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato (cioè diventata definitiva), ad una pena superiore a due anni di reclusione per delitti non colposi (dunque commessi con dolo accertato in sede giudiziaria), con l’automatica interdizione dai pubblici uffici (quindi anche dal ricoprire incarichi di governo) per un periodo di sei anni, compresa l’esclusione dal Parlamento – se la sentenza passa in giudicato dopo l’elezione – su decisione della Camera di appartenenza del condannato.

La Corte costituzionale – con sentenza n. 35/2021 – ha inoltre stabilito che sia conforme alla Costituzione la sospensione dalla carica di parlamentare (sulla quale deve comunque decidere la camera di appartenenza), di membro del governo, di presidente di regione, assessore regionale e sindaco, anche quando la condanna non è definitiva ma solo se si tratta di reati di particolare gravità. Sospendere addirittura il sindaco, senza neppure che la sentenza passi in giudicato ma solo dopo l’emanazione della sentenza di primo grado, dà il segno a cui è arrivato il giustizialismo nel nostro Paese.

Posizioni differenti

Chi sostiene le ragioni del No o dell’astensione al referendum argomenta la propria posizione sostenendo che la Legge Severino impedisce a corrotti, concussi e mafiosi di accedere alle cariche elettive o agli incarichi pubblici. Per evitare l’accesso dei condannati agli incarichi pubblici la legge prevede infatti, come si diceva poc’anzi, l’interdizione automatica dai pubblici uffici della durata di sei anni, senza alcuna valutazione da parte del giudice, come invece avviene in tutti gli altri casi.

Prima della Legge Severino chiunque, anche i condannati a pene superiori a due anni di reclusione, poteva candidarsi al Parlamento, ma accadeva questo: quando la sentenza passava in giudicato, qualora la pena da scontare fosse effettivamente quella della reclusione, decideva la Camera di appartenenza, autorizzando o meno l’esecuzione della pena medesima. Un meccanismo che proteggeva gli esiti della sovranità popolare. Non esisteva alcuna automaticità nella interdizione dai pubblici uffici, salvo che questa non fosse pronunciata in sentenza divenuta definitiva. E comunque decideva pur sempre, in ultima istanza, la Camera di appartenenza (potere di autodichia delle camere).

Oggi, dopo la Severino, se il parlamentare è stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena superiore ai due anni (anche se la stessa non prevede l’effettiva reclusione ma la possibilità di presentare istanza di affido in prova), scatta l’espulsione dal Parlamento su decisione della Camera di appartenenza e l’interdizione automatica dai pubblici uffici per sei anni, senza la possibilità di essere ricandidati prima di tale periodo.

Esiti della Severino

Il dato di fatto saliente è che la legge del 2012 è servita, nei dieci anni dalla sua entrata in vigore (2012-2022), a sottoporre ad indagini pretestuose parlamentari, sindaci, presidenti di regione, consiglieri regionali e comunali con lo scopo di impedirne la prosecuzione dell’attività politica. Si pensi a Silvio Berlusconi, all’epoca leader dell’opposizione, espulso dal Senato nell’autunno 2013, oppure al processo per sequestro di persona nei confronti di Matteo Salvini che mira a farlo condannare e ad evitare che faccia, ad esempio, di nuovo il ministro dell’interno. Analogo percorso tocca anche Matteo Renzi in quanto indagato per il caso della Fondazione Open. Ma non solo.

Ci sono molteplici casi di sindaci sospesi dopo la sentenza di primo grado, in attesa degli altri gradi di giudizio, che per effetto della Legge Severino si sono visti distruggere la vita politica prima di una sentenza passata in giudicato. Si pensi al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Pd) o a quello di Catania Salvo Pogliese (FdI, ex FI). Una follia, ma è stata la stessa Corte costituzionale purtroppo ad aver avallato l’inversione della presunzione di non colpevolezza: i giudici hanno infatti sospeso tale principio solo per i politici; un brutto affare per la democrazia.

Referendum, comunque vada serve una riforma

L’attuale ministro della giustizia, Marta Cartabia, dopo il suo insediamento in via Arenula ha istituito due commissioni di esperti con il compito di redigere due relazioni di riforma – da sottoporre al governo e al Parlamento – sia per l’ordine giudiziario che per il processo penale: la Commissione Luciani e la Commissione Lattanzi. Nello specifico, il 24 maggio 2021 la Commissione presieduta dall’ex Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi ha depositato una propria relazione con l’obiettivo di elaborare proposte di riforma al disegno di legge n. AC 2435. Tra le tante proposte di riforma contenute nella relazione v’è anche quella relativa alle “sanzioni interdittive”, con l’obiettivo di cambiare anche la Legge Severino.

Una parte minima del contenuto di quella relazione è stata inserita negli emendamenti al disegno di legge n. AC 2435, sfociato successivamente nella legge delega n. 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “prima riforma Cartabia”), la quale tuttavia non contiene nessuna delega al governo per riformare la Severino. Il referendum potrebbe allora rappresentare una spinta, che si raggiunga il quorum o meno, ad avviare una seria riforma che preveda sostanzialmente due cose: alzare la soglia minima della pena oltre la quale scatti l’espulsione (da 2 ad almeno 4 anni) ed abrogare l’automaticità dell’interdizione, lasciando che questa sia pronunciata dal giudice solo quando espressamente prevista come pena dal reato per cui si procede (cioè se la fattispecie criminosa prevede, come sanzione, anche l’interdizione dai pubblici uffici). L’intervento più rilevante deve però riguardare i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali e regionali che non dovrebbero più essere sospesi dalla carica dopo la sentenza di primo grado ma solo dopo il passaggio in giudicato.

Perché votare Sì all’abrogazione

Il quesito referendario mira ad abrogare il Testo unico in materia di incandidabilità (la cosiddetta Legge Severino), adottato sulla base dell’art. 1, comma 63 della legge delega n. 190/2012. Dopo l’abrogazione dell’immunità parlamentare avvenuta nell’ottobre 1993 (per cui da allora le Procure possono indagare i parlamentari senza l’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza), quello della Legge Severino è lo strumento più potente che la politica abbia consegnato alla magistratura per farsi incastrare. Non a caso, dopo appena un anno dalla sua approvazione, la prima vittima eccellente – come si diceva in precedenza – è stata niente di meno colui che era stato Presidente del Consiglio per nove anni e leader dell’opposizione per otto, Silvio Berlusconi, il nemico n. 1 della cosiddetta “sinistra” e di una fazione della magistratura.

Con queste disposizioni in materia di incandidabilità, non è una esagerazione, è la magistratura che decide chi può fare politica e chi no. I nemici politici che non si riescono a sconfiggere nelle urne si possono sconfiggere per via giudiziaria e ora persino con una legge, che tra l’altro introduce disposizioni amministrative non-penali, ma con effetti penali e senza le garanzie proprie delle norme penali. La Legge Severino, infatti, prevede l’espulsione dal Parlamento o la sospensione dalla carica di sindaco, assessore, consigliere, etc., quale misura di carattere amministrativo, producendo tuttavia effetti penali (l’interdizione dai pubblici uffici è una pena prevista dal Codice penale per determinati reati), senza che il malcapitato possa esperire i rituali mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura penale, con tutte le garanzie difensive a tutela dell’imputato. Se la Legge Severino fosse abrogata cadrebbe il meccanismo automatico della interdizione dai pubblici uffici e si tornerebbe alla disciplina generale, cioè all’applicazione da parte dell’autorità giudiziaria della pena dell’interdizione, solo se prevista dal reato per cui si procede.

In conclusione, possiamo affermare che la Legge Severino si è rivelata troppo invasiva, se non addirittura pericolosa: l’uso che di essa è stato fatto lo conferma ampiamente. Votare sì non vuol dire volere un Parlamento di corrotti ma un Parlamento libero.