Guerra e propaganda

Si possono vietare, in Italia, i cortei pro-Hamas?

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Le manifestazioni in piazza e per le strade vengono definite, in gergo tecnico-giuridico, “riunioni itineranti”. La libertà di riunione è disciplinata, in Costituzione, dall’articolo 17 e, al livello di legge ordinaria, dagli articoli 18 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps). Trattandosi di un diritto di libertà fondamentale dell’ordinamento democratico, l’unico limite imposto è di riunirsi pacificamente e senza armi, in modo da tutelare l’ordine pubblico così detto “materiale”, cioè la sicurezza e l’incolumità delle persone e delle cose.

Per le riunioni in luogo pubblico (strade, piazze, eccetera), che qui interessa, l’articolo 17 prevede l’obbligo del preavviso che, come disposto dall’articolo 18 del Tulps, sopra citato, deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima al Questore, indicando luogo, giorno, ora ed oggetto della riunione, insieme alle generalità di coloro che sono designati a prendere la parola.

Si noti bene che l’obbligo del preavviso al Questore non consiste in una richiesta di autorizzazione; l’autorità non deve autorizzare alcunché, tanto vero che le riunioni o le manifestazioni sono legittime e possono avere luogo anche qualora non vi sia stato preavviso, ma i promotori incorreranno in sanzioni penali. La ratio del preavviso è quella di consentire alle autorità di adottare tutte le misure che si ritengono necessarie al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Pertanto, l’autorità può vietare la manifestazione o riunione soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

L’articolo 20 del Tulps dispone lo scioglimento della riunione o manifestazione, oltre che nel caso in cui venga messo in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, anche quando vengano commessi delitti; si noti bene che si parla di delitti, cioè di quei reati puniti con l’ergastolo, la reclusione o la multa e non per quei reati puniti con l’arresto e/o l’ammenda (contravvenzioni).

Alla luce di quanto fin qui esposto ed in considerazione di quanto accade nelle manifestazioni pro Palestina, queste ultime potrebbero essere vietate dalle autorità italiane?

In Francia, dove le manifestazioni in questione erano state vietate sic et simpliciter, è intervenuto il Consiglio di Stato francese ed ha stabilito che non è possibile vietarle in modo sistematico, ma spetta soltanto alle autorità locali la valutazione se vi sia motivo di vietare la manifestazione, a causa del rischio di disturbo dell’ordine pubblico. In Italia, qualora il governo avesse vietato le manifestazioni pro Palestina si sarebbe avuta una grave violazione dei diritti costituzionalmente garantiti della libertà riunione (articolo 17 Cost.) e di manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.).

Quest’ultimo diritto viene in rilievo, perché nelle suddette manifestazioni hanno luogo cori e striscioni. Il limite alla libertà di manifestazione del pensiero si ha quando (ed è questa la linea direttrice seguita dalla Corte Costituzionale) l’espressione del pensiero diventa principio di azione come nei reati di istigazione (cioè l’incitamento a compiere il reato) e l’apologia (cioè la propaganda in pubblico di un fatto che la legge prevede come delitto).

Nelle manifestazioni a sostegno della Palestina sono comparsi simboli inneggianti alle stragi compiute a danno di civili israeliani, simboli di Hamas, cori inneggianti alla morte di Israele, la distruzione della bandiera israeliana e via dicendo. Bisogna, in buona sostanza, vedere se le condotte poste in essere da alcuni o tutti i partecipanti alle manifestazioni integrino comportamenti tali da porre in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, oppure la commissione di delitti; nel qual caso, la manifestazione deve essere sciolta dall’autorità, ai sensi dell’articolo 20 Tulps, sopra richiamato.

Per quanto riguarda, invece, un divieto generalizzato a manifestare a favore della Palestina, esso violerebbe la Costituzione, in quanto andrebbe a comprimere l’esercizio di libertà fondamentali dell’ordinamento democratico.

Sara Fabiani, 7 novembre 2023

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